((Art. 30 bis 
 
Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo  15
  marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie
  difesa 
  1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  dopo  il  comma  13  e'
aggiunto il seguente: 
  «13-bis. Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali e per
l'iscrizione al registro nazionale,  l'Agenzia  industrie  difesa  e'
esentata  dall'obbligo  di  munirsi  delle  licenze  previste   dagli
articoli 28, 46  e  47  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  L'Agenzia
industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni  svolte  con
operatori economici e  con  altri  soggetti  privati  negli  appositi
registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato  testo  unico  di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di  consentire
le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti  di  pubblica
sicurezza  secondo  le   modalita'   stabilite   dalle   disposizioni
vigenti».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Registro nazionale  delle  imprese).  -  1.
          Presso il Segretariato generale della Difesa, e'  istituito
          il registro nazionale delle imprese e consorzi  di  imprese
          operanti  nel  settore  della  progettazione,   produzione,
          importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario,
          intermediazione,  manutenzione   e   lavorazioni   comunque
          connesse di materiale di armamento, precisate  e  suddivise
          secondo le funzioni per le quali l'iscrizione  puo'  essere
          accettata. Copie di tale  registro  nazionale  e  dei  suoi
          aggiornamenti sono trasmesse, per  i  fini  della  legge  9
          luglio 1990, n. 185,  ai  Ministeri  degli  affari  esteri,
          dell'interno,  dell'economia  e  delle  finanze   e   dello
          sviluppo economico. 
                2. Solo agli iscritti al registro  nazionale  possono
          essere rilasciate le autorizzazioni a  iniziare  trattative
          contrattuali e a  effettuare  operazioni  di  esportazione,
          importazione, transito,  trasferimento  intracomunitario  e
          intermediazione di materiale di armamento. 
                3. L'iscrizione al registro di cui al comma  1  tiene
          luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma  2,
          del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica   sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  fermi
          restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18
          aprile 1975, n. 110. 
                4. Le domande di  iscrizione  al  registro  nazionale
          sono corredate della documentazione necessaria a comprovare
          l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo  le  modalita'
          indicate  nel  regolamento,  su  cui  per  tale  parte   e'
          acquisito il concerto del Ministro degli  affari  esteri  e
          del Ministro dello  sviluppo  economico.  Le  domande  sono
          presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese  che  vi
          hanno interesse purche' in possesso dei seguenti  requisiti
          soggettivi: 
                  a) per le imprese individuali e per le societa'  di
          persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore  o  del
          legale rappresentante, ovvero la residenza  in  Italia  dei
          suddetti, purche' cittadini di Paesi legati  all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria; 
                  b) per le societa' di capitali, purche'  legalmente
          costituite  in   Italia   e   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti materiali soggetti al  controllo  di  cui  alla
          legge 9 luglio 1990, n. 185, la  residenza  in  Italia  dei
          soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai  predetti
          fini,  purche'  cittadini  italiani  o  di   Paesi   legati
          all'Italia   da   un   trattato   per   la   collaborazione
          giudiziaria; 
                  c) per i consorzi  di  imprese  costituiti  con  la
          partecipazione di una o piu' imprese iscritte  al  registro
          nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
          8 per le imprese partecipanti e il possesso  dei  requisiti
          soggettivi  di  cui  alla  lettera   b)   per   il   legale
          rappresentante del consorzio. 
                5. Sono iscritti d'ufficio al  registro  nazionale  i
          consorzi  industriali  promossi  a  seguito  di  specifiche
          intese  intergovernative   o   comunque   autorizzati   dai
          competenti organi dello Stato italiano. 
                6. Gli iscritti al registro nazionale  comunicano  al
          Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di  cui
          al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento
          della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione
          o l'estinzione dell'impresa. 
                7. Non sono  iscrivibili  o,  se  iscritte,  decadono
          dalla iscrizione: 
                  a) le imprese dichiarate fallite; 
                  b)  le  imprese  cui  si  applicano  le  norme   di
          sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla
          legge 31 maggio 1965, n. 575; 
                  c) le imprese  i  cui  rappresentanti  indicati  al
          comma 4,  lettere  a)  e  b),  sono  stati  definitivamente
          riconosciuti   come   appartenuti   o    appartenenti    ad
          associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1  della  legge
          25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati  condannati  ai  sensi
          della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile  1975,  n.  110,
          nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185; 
                  d) le imprese  i  cui  legali  rappresentanti  sono
          stati condannati, con sentenza passata  in  giudicato,  per
          reati di commercio illegale di materiali di armamento; 
                  e) le imprese che, in violazione del divieto di cui
          all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono
          con  le  funzioni  ivi  elencate,   ex   dipendenti   delle
          amministrazioni  dello  Stato  prima  di  tre  anni   dalla
          cessazione del loro servizio attivo. 
                8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7,
          lettere a), b), c) e d),  determina  la  sospensione  o  la
          cancellazione dal registro nazionale, disposta con  decreto
          del Ministro della difesa, da comunicare  ai  Ministeri  di
          cui al comma 1. 
                9.  Se  e'  rimosso  l'impedimento  alla  iscrizione,
          l'impresa  puo'  ottenere   l'iscrizione   stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 
                10. In pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti di cui al comma 8,  l'impresa  o  il  consorzio
          possono esercitare le normali attivita'  nei  limiti  delle
          autorizzazioni  concesse  e  in  corso  di   validita',   a
          eccezione di quelle oggetto di contestazione.  A  essi  non
          possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 
                11.  La  Commissione  per  la  tenuta  del   registro
          nazionale di cui al comma 1, insediata presso il  Ministero
          della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio  di
          Stato, e composta da un rappresentante del Ministero  degli
          affari esteri, del Ministero  dell'interno,  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e
          del Ministero dello sviluppo economico, svolge le  seguenti
          funzioni: 
                  a) delibera sulla base  dei  requisiti  di  cui  al
          comma  4  in  merito  alla  iscrizione  o  reiscrizione  al
          registro; 
                  b) provvede alla revisione triennale del registro; 
                  c) fa rapporto all'autorita'  giudiziaria  ai  fini
          dell'applicazione delle sanzioni per illeciti  relativi  al
          registro; 
                  d)  formula  un   parere   al   Ministro   per   la
          cancellazione e la sospensione dal registro. 
                12. Le modalita' per l'iscrizione al  registro  e  le
          norme relative al  funzionamento  della  commissione,  sono
          disciplinate nel regolamento. 
                13.  Per  l'iscrizione  nel  registro  nazionale  gli
          interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella
          misura  e  con  le  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
          il cui contributo si riferisce. 
                13-bis.  Per  lo  svolgimento  delle  sue   attivita'
          istituzionali e per  l'iscrizione  al  registro  nazionale,
          l'Agenzia industrie  difesa  e'  esentata  dall'obbligo  di
          munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46  e  47
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.   L'Agenzia
          industrie difesa assicura  l'annotazione  delle  operazioni
          svolte con operatori economici e con altri soggetti privati
          negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del
          citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931,
          anche allo scopo di consentire  le  previste  verifiche  da
          parte  degli  ufficiali  e  agenti  di  pubblica  sicurezza
          secondo   le   modalita'   stabilite   dalle   disposizioni
          vigenti.».