Art. 31 
 
                 Disposizioni in materia di ricerca 
                   e sviluppo di vaccini e farmaci 
 
  1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo  per
farmaci ((nuovi)), inclusi i vaccini,  spetta  un  credito  d'imposta
nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno  2021
al 31 dicembre 2030. 
  2. Ai fini della determinazione della base di calcolo  del  credito
d'imposta, sono considerati ammissibili, nel  rispetto  delle  regole
generali di effettivita', pertinenza  e  congruita',  tutti  i  costi
sostenuti per ricerca  fondamentale,  ricerca  industriale,  sviluppo
sperimentale e studi di fattibilita' necessari  per  il  progetto  di
ricerca  e  sviluppo  nel  corso  della  sua  durata,  come  indicati
dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   ad
esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni  di  cui  al
paragrafo 3,  lettera  c),  del  medesimo  articolo  25.  Il  credito
d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione
ai medesimi costi ammissibili, con altri  incentivi  sotto  forma  di
credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo. 
  3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o  alle
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo  in  Italia
nel caso di contratti stipulati con imprese residenti  o  localizzate
in altri Stati  membri  dell'Unione  europea,  negli  Stati  aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in  Stati  compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220  del  19  settembre
1996. 
  4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo  di  euro
20 milioni annui per  ciascun  beneficiario  ed  e'  utilizzabile  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a
decorrere dall'anno successivo a quello di  maturazione.  Al  credito
d'imposta di cui al presente articolo non si applicano  i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e  delle  condizioni  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 
  ((6. La fondazione di cui  all'articolo  42  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  assume  la  denominazione  di  «Enea  Tech  e
Biomedical»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto
in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla  Enea
Tech e Biomedical. 
  7. All'articolo  42  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) dopo le parole: «ricerca applicata,» sono inserite le  seguenti:
«compresi  il  potenziamento  della  ricerca,  lo   sviluppo   e   la
riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione
di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in  ambito  nazionale  le
patologie infettive emergenti, oltre a  quelle  piu'  diffuse,  anche
attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»; 
  2) le parole: «con  particolare  riferimento  alle  start-up»  sono
sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento alle start-up»; 
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota  parte  di
almeno 250 milioni di euro  e'  destinata  ai  settori  dell'economia
verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e  del
deep tech»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al Fondo  di  cui  al  comma  1  possono  essere  assegnate
ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro,  destinate
alla promozione della ricerca e alla  riconversione  industriale  del
settore biomedicale di  cui  al  medesimo  comma.  A  tale  fine,  il
Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto  corrente  di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo  43  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di  euro
e comunque nel limite delle risorse disponibili,  da  riassegnare  al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  presente  comma  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di
cui al comma 5»; 
  c) al comma 2: 
  1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le  seguenti:
«, anche attraverso strumenti di partecipazione,»; 
  2)  le  parole:  «di  progetti  di  innovazione  e  spin-off»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle iniziative di cui al comma 1»; 
  d) al comma 4, le parole: «previa stipula»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche tramite stipulazione»; 
  e) al comma 5: 
  1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Per  le
medesime  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,   compresa   la
realizzazione di programmi di  sviluppo  del  settore  biomedicale  e
della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi  al
rafforzamento del sistema nazionale di produzione di  apparecchiature
e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati
alla prevenzione delle emergenze  sanitarie,  l'ENEA  e'  autorizzata
alla costituzione della fondazione di  diritto  privato,  di  seguito
denominata "Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical",  sottoposta  alla
vigilanza del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che,  mediante
l'adozione di un atto di  indirizzo,  puo'  definirne  gli  obiettivi
strategici. Lo statuto della Fondazione Enea  Tech  e  Biomedical  e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. Lo statuto puo' prevedere  la  costituzione  di  strutture
dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al  primo  periodo
del presente comma»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Tramite  apposita
convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo'  procedere  al
trasferimento alla Fondazione delle risorse  di  cui  ai  commi  1  e
1-bis»; 
  f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.  Sono  organi  necessari  della  Fondazione  Enea  Tech   e
Biomedical: 
  a) il Presidente, che presiede  il  Consiglio  direttivo  e  ha  la
rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta  del  Fondatore
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; 
  b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere  nominato  un
consigliere delegato, con funzioni di direttore, per  lo  svolgimento
delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il  Consiglio  direttivo
e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),  e  da
quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, uno  nominato  su  proposta  del  Ministro  della
salute e uno nominato su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo  sono
scelti  tra  soggetti  dotati  di   requisiti   di   onorabilita'   e
indipendenza nonche' di specifica competenza professionale  in  campo
economico, medico-scientifico e ingegneristico; 
  c) il Collegio dei revisori  dei  conti,  composto  da  tre  membri
effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente,  su  proposta
del Fondatore, del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico. Con  le  medesime  modalita'  sono
nominati i membri supplenti. 
  6-ter. Alle nomine dei componenti degli  organi  di  cui  al  comma
6-bis si  procede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data  di
entrata in vigore della presente disposizione restano in carica  fino
alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter»; 
  g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei
treni  storici  per  le  perdite  subite   a   causa   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane  e'  concesso
un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021». 
  7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla  lettera
g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
ai sensi dell'articolo 77.)) 
  8. Entro 30 giorni ((dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto)) sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della
fondazione Enea Tech. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni
di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno  2023,  68,3
milioni di euro per l'anno 2024, 76,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al  2031,
55,4 milioni di euro per l'anno 2032  e  27,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014: 
                «Art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo).  -
          1.  Gli  aiuti  a  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  sono
          compatibili con il mercato interno ai  sensi  dell'articolo
          107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo
          di notifica di  cui  all'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          trattato  purche'  soddisfino  le  condizioni  di  cui   al
          presente articolo e al capo I. 
                2. La parte sovvenzionata del progetto di  ricerca  e
          sviluppo deve essere integralmente compresa in una  o  piu'
          delle seguenti categorie di ricerca: 
                  a) ricerca fondamentale; 
                  b) ricerca industriale; 
                  c) sviluppo sperimentale; 
                  d) studi di fattibilita'. 
                3. I costi ammissibili per i progetti  di  ricerca  e
          sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca
          e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie: 
                  a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro
          personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel
          progetto; 
                  b) costi relativi a strumentazione  e  attrezzature
          nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
          progetto. Se gli  strumenti  e  le  attrezzature  non  sono
          utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto,
          sono  considerati  ammissibili  unicamente   i   costi   di
          ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del   progetto,
          calcolati   secondo   principi    contabili    generalmente
          accettati; 
                  c) costi relativi agli immobili e ai terreni  nella
          misura e per il periodo  in  cui  sono  utilizzati  per  il
          progetto.  Per   quanto   riguarda   gli   immobili,   sono
          considerati ammissibili unicamente i costi di  ammortamento
          corrispondenti alla durata del progetto, calcolati  secondo
          principi  contabili  generalmente  accettati.  Per   quanto
          riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni
          a  condizioni  commerciali   o   le   spese   di   capitale
          effettivamente sostenute; 
                  d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze
          e i brevetti acquisiti  o  ottenuti  in  licenza  da  fonti
          esterne alle normali condizioni di mercato,  nonche'  costi
          per  i  servizi  di  consulenza   e   servizi   equivalenti
          utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
                  e) spese generali supplementari e  altri  costi  di
          esercizio, compresi i costi dei materiali, delle  forniture
          e  di  prodotti  analoghi,   direttamente   imputabili   al
          progetto. 
                4. I costi ammissibili per gli studi di  fattibilita'
          corrispondono ai costi dello studio. 
                5. L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario non
          supera: 
                  a) il 100 % dei costi ammissibili  per  la  ricerca
          fondamentale; 
                  b) il 50 % dei costi  ammissibili  per  la  ricerca
          industriale; 
                  c) il 25 % dei costi ammissibili  per  lo  sviluppo
          sperimentale; 
                  d) il 50 % dei costi ammissibili per gli  studi  di
          fattibilita'. 
                6. L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale e
          lo sviluppo  sperimentale  puo'  essere  aumentata  fino  a
          un'intensita' massima dell'80 % dei costi ammissibili  come
          segue: 
                  a) di 10 punti percentuali per le medie  imprese  e
          di 20 punti percentuali per le piccole imprese; 
                  b) di 15 punti percentuali se  e'  soddisfatta  una
          delle seguenti condizioni: 
                  i) il progetto: 
                    - prevede la collaborazione effettiva tra imprese
          di cui almeno una e' una PMI o viene realizzato  in  almeno
          due Stati membri, o in uno Stato  membro  e  in  una  parte
          contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una  singola
          impresa  sostenga  da  sola  piu'  del  70  %   dei   costi
          ammissibili, o 
                    -  prevede  la   collaborazione   effettiva   tra
          un'impresa  e  uno  o  piu'  organismi  di  ricerca  e   di
          diffusione della conoscenza, nell'ambito della  quale  tali
          organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e
          hanno il diritto di pubblicare i  risultati  della  propria
          ricerca; 
                  ii)  i  risultati  del  progetto  sono   ampiamente
          diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni,  banche  dati
          di libero accesso o software open source o gratuito. 
                7.  Le  intensita'  di  aiuto  per   gli   studi   di
          fattibilita'  possono  essere   aumentate   di   10   punti
          percentuali per le medie imprese e di 20 punti  percentuali
          per le piccole imprese.». 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 1. 
              - Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Il testo dell'articolo 34  della  legge  23  dicembre
          2000,  n.  388,  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1. 
              - Il testo degli  articoli  61  e  109,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 10. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 42 (Fondo per il  trasferimento  tecnologico  e
          altre  misure  urgenti  per  la  difesa  ed   il   sostegno
          dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
          processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
          sistema produttivo nazionale, rafforzando  i  legami  e  le
          sinergie con il sistema della tecnologia  e  della  ricerca
          applicata, compresi  il  potenziamento  della  ricerca,  lo
          sviluppo  e  la  riconversione  industriale   del   settore
          biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e  vaccini
          per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
          emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
          realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
          di previsione del Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
          istituito un fondo, denominato "Fondo per il  trasferimento
          tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro  per
          l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le  modalita'
          di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili  alla
          valorizzazione e all'utilizzo dei risultati  della  ricerca
          presso le imprese operanti sul territorio nazionale,  anche
          con  riferimento  alle   start   up   innovative   di   cui
          all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una  quota
          parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
          dell'economia   verde   e    circolare,    dell'information
          technology, dell'agri-tech e del deep tech. 
                1-bis. Al Fondo di cui  al  comma  1  possono  essere
          assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
          di euro, destinate alla promozione  della  ricerca  e  alla
          riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
          medesimo comma. A tale fine, il  Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede al versamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme  giacenti  nel  conto  corrente  di
          tesoreria  inte-stato  al  Fondo  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, nel limite di 400 milioni di euro  e  comunque  nel
          limite  delle  risorse  disponibili,  da   riassegnare   al
          pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
          articolo. Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente comma il Ministero dello sviluppo  economico  puo'
          avvalersi della Fondazione di cui al comma 5. 
                2. Le iniziative di cui  al  comma  1  sono  volte  a
          favorire la collaborazione di soggetti pubblici  e  privati
          anche  attraverso   strumenti   di   partecipazione   nella
          realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e  possono
          prevedere lo svolgimento, da parte del  soggetto  attuatore
          di cui al comma 4, nei limiti delle  risorse  stanziate  ai
          sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di  attivita'
          di progettazione, coordinamento, promozione,  stimolo  alla
          ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta  di  soluzioni
          tecnologicamente avanzate, processi o prodotti  innovativi,
          attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
          risultati della ricerca, di consulenza  tecnico-scientifica
          e formazione, nonche' attivita' di supporto  alla  crescita
          delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 
                3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma
          1, il Ministero dello sviluppo economico,  a  valere  sulle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e'  autorizzato
          ad intervenire attraverso la  partecipazione  indiretta  in
          capitale  di  rischio  e  di  debito,   anche   di   natura
          subordinata,  nel  rispetto  della  disciplina  europea  in
          materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
          in materia di  affidamento  dei  contratti  pubblici  o  in
          materia di  collaborazione  tra  amministrazioni  pubbliche
          eventualmente applicabili. Con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
          dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   sono
          individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
          e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
          di rischio e di debito di cui al presente comma. 
                4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai  commi
          2 e 3 il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale
          dell'ENEA - Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e  lo  sviluppo  sostenibile,  nell'ambito  delle
          funzioni  ad   essa   gia'   attribuite   in   materia   di
          trasferimento tecnologico, anche  tramite  stipulazione  di
          apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata  la  spesa
          di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
                5. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo,  compresa  la  realizzazione  di   programmi   di
          sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina,  con
          particolare riferimento a quelli connessi al  rafforzamento
          del sistema nazionale di produzione  di  apparecchiature  e
          dispositivi medicali nonche' di  tecnologie  e  di  servizi
          finalizzati alla  prevenzione  delle  emergenze  sanitarie,
          l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
          diritto privato, di  seguito  denominata  "Fondazione  Enea
          Tech  e  Biomedical  ",  sottoposta  alla   vigilanza   del
          Ministero   dello   sviluppo   economico,   che,   mediante
          l'adozione di un atto  di  indirizzo,  puo'  definirne  gli
          obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech
          e Biomedical e' adottato, sentita l'Enea, con  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico.   Lo   statuto   puo'
          prevedere la costituzione  di  strutture  dedicate  per  la
          realizzazione dei programmi di cui  al  primo  periodo  del
          presente    comma.    Ai    fini     dell'istituzione     e
          dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la  spesa
          di 12 milioni di euro per  l'anno  2020.  Tramite  apposita
          convenzione il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
          procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di
          cui ai commi 1 e 1-bis. 
                6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle
          risorse assegnate ai  sensi  del  comma  5  e  puo'  essere
          incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati.  Le
          attivita', oltre che dai mezzi propri, sono  costituite  da
          contributi di enti  pubblici  e  privati.  Alla  fondazione
          possono, inoltre, esser concessi in comodato beni  immobili
          facenti parte del demanio e del  patrimonio  disponibile  e
          indisponibile   dello   Stato.   La   Fondazione   promuove
          investimenti   finalizzati    all'integrazione    e    alla
          convergenza delle iniziative  di  sostegno  in  materia  di
          ricerca e sviluppo e trasferimento  tecnologico,  favorendo
          la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
          imprese, fondi istituzionali o privati  e  di  organismi  e
          enti  pubblici,  inclusi   quelli   territoriali,   nonche'
          attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 
                6-bis. Sono organi necessari  della  Fondazione  Enea
          Tech e Biomedical: 
                  a)  il  Presidente,  che  presiede   il   Consiglio
          direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato
          su proposta del Fondatore d'intesa con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico; 
                  b) il Consiglio  direttivo,  al  cui  interno  puo'
          essere nominato un consigliere delegato,  con  funzioni  di
          direttore,   per   lo   svolgimento   delle   funzioni   di
          amministrazione  ordinaria.  Il  Consiglio   direttivo   e'
          formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
          e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
          Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
          del Ministro della salute e uno nominato  su  proposta  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente  e
          i membri del Consiglio direttivo sono scelti  tra  soggetti
          dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza  nonche'
          di specifica competenza professionale in  campo  economico,
          medico-scientifico e ingegneristico; 
                  c) il Collegio dei revisori dei conti, composto  da
          tre  membri  effettivi  e  da   tre   supplenti   nominati,
          rispettivamente, su proposta del  Fondatore,  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo
          economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
          supplenti. 
                6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui
          al comma 6-bis si procede con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
                6-quater. Gli organi della Fondazione nominati  prima
          della data di entrata in vigore della presente disposizione
          restano in carica fino alla  nomina  dei  nuovi  organi  ai
          sensi dei commi 6-bis e 6-ter. 
                7.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni   di
          costituzione  della  Fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
                8.  Ai  fini  del  presente   articolo,   non   trova
          applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
          2016, n. 175. 
                9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5  del  presente
          articolo, pari a 517  milioni  di  euro  per  il  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265. 
              9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno  al
          settore dei treni storici per le  perdite  subite  a  causa
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla  Fondazione
          FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2021.».