Art. 31 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci 1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo per farmaci ((nuovi)), inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita', tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilita' necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo. 3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. ((6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di «Enea Tech e Biomedical»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical. 7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «ricerca applicata,» sono inserite le seguenti: «compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»; 2) le parole: «con particolare riferimento alle start-up» sono sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento alle start-up»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di cui al comma 5»; c) al comma 2: 1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso strumenti di partecipazione,»; 2) le parole: «di progetti di innovazione e spin-off» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative di cui al comma 1»; d) al comma 4, le parole: «previa stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite stipulazione»; e) al comma 5: 1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech e Biomedical", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e' adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis»; f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical: a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti. 6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter»; g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021». 7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.)) 8. Entro 30 giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)) sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech. 9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014: «Art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo). - 1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o piu' delle seguenti categorie di ricerca: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale; d) studi di fattibilita'. 3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie: a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilita' corrispondono ai costi dello studio. 5. L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario non supera: a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilita'. 6. L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale puo' essere aumentata fino a un'intensita' massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue: a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; b) di 15 punti percentuali se e' soddisfatta una delle seguenti condizioni: i) il progetto: - prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70 % dei costi ammissibili, o - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. 7. Le intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita' possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.». - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il riferimento al testo del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 10. - Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita' di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento alle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech. 1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria inte-stato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di cui al comma 5. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati anche attraverso strumenti di partecipazione nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita' di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa gia' attribuite in materia di trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech e Biomedical ", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e' adottato, sentita l'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma. Ai fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis. 6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical: a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti. 6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter. 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021.».