((Art. 31 ter Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei 1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle universita', dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro e' ridotta al 5 per cento. 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter.