((Art. 31 quater 
 
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di
             finanziamento dei crediti all'esportazione 
 
  1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14, comma 3: 
  1)  sono  premesse  le  seguenti  parole:  «La   tipologia   e   le
caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e»; 
  2) le parole: «, le modalita' e  i  tempi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e le modalita'»; 
  b) all'articolo 15, comma 1: 
  1) alla lettera a), dopo  le  parole:  «operatori  nazionali»  sono
inserite le seguenti: «e le loro  societa'  controllate  e  collegate
estere nella loro attivita' con l'estero e di  internazionalizzazione
dell'economia italiana,» e le parole da: «da intermediari» fino  alla
fine della lettera sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  operatori
finanziari italiani o esteri  che  rispettino  adeguati  principi  di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita'  o  da
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di  cambiali  finanziarie,
di titoli di debito e  di  altri  strumenti  finanziari  connessi  al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane»; 
  2) alla lettera b), le parole da: «e gli intermediari» fino a:  «n.
385,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  operatori  finanziari
italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori  di
prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito
e  di  altri   strumenti   finanziari   connessi   al   processo   di
internazionalizzazione  di  imprese  italiane,»  e  dopo  le  parole:
«nazionali»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  alle  loro   societa'
controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana»; 
  c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  17  (Piano  strategico  annuale  e  piano  previsionale  dei
fabbisogni finanziari). - 1. Il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera  il
piano strategico annuale  e  il  piano  previsionale  dei  fabbisogni
finanziari del fondo di cui al secondo  comma  dell'articolo  37  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  per  l'anno  successivo,
previamente approvati dal Comitato agevolazioni di  cui  all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2. Il piano strategico di cui al comma 1 e' redatto considerando le
aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e  indica
la misura massima del contributo agli interessi, tenuto  conto  delle
risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo
16, comma 1-bis. 
  3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare  al  fondo
di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
1970, n. 1034, per le finalita' di cui all'articolo 14  del  presente
decreto, e' stabilito annualmente con la legge di bilancio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e 15,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni
          in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo
          4, comma 4, lettera c), e  dell'articolo  11  della  L.  15
          marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14  (Disposizioni  generali).  -   1.   -   2.
          (Omissis). 
                3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni
          ammissibili al contributo e le condizioni  e  le  modalita'
          della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                (Omissis).» 
                «Art.  15  (Destinatari  per  la  corresponsione  dei
          contributi). - 1.  I  destinatari  dei  contributi  di  cui
          all'articolo 14 sono: 
                  a) gli  operatori  nazionali  e  le  loro  societa'
          controllate e collegate estere  nella  loro  attivita'  con
          l'estero   e   di   internazionalizzazione    dell'economia
          italiana,  che  ottengano   finanziamenti   in   Italia   o
          all'estero da banche nazionali o estere ovvero da operatori
          finanziari  italiani  o  esteri  che  rispettino   adeguati
          principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione
          e   operativita'   o   da   sottoscrittori   di    prestiti
          obbligazionari,  di  cambiali  finanziarie,  di  titoli  di
          debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
          di internazionalizzazione di imprese italiane; 
                  b) le banche, nazionali  o  estere,  gli  operatori
          finanziari  italiani  o  esteri  che  rispettano   adeguati
          principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione
          e   operativita'   e   i   sottoscrittori    di    prestiti
          obbligazionari,  di  cambiali  finanziarie,  di  titoli  di
          debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
          di  internazionalizzazione   di   imprese   italiane,   che
          concedano finanziamenti agli  operatori  nazionali  o  alle
          loro societa' controllate e  collegate  estere  nella  loro
          attivita'  con   l'estero   e   di   internazionalizzazione
          dell'economia italiana o alla controparte estera; 
                  c)  gli  acquirenti  esteri  di  beni   e   servizi
          nazionali,  nonche'  i   committenti   esteri   di   studi,
          progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.».