((Art. 31 quater Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 3: 1) sono premesse le seguenti parole: «La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e»; 2) le parole: «, le modalita' e i tempi» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalita'»; b) all'articolo 15, comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: «operatori nazionali» sono inserite le seguenti: «e le loro societa' controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana,» e le parole da: «da intermediari» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane»; 2) alla lettera b), le parole da: «e gli intermediari» fino a: «n. 385,» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane,» e dopo le parole: «nazionali» sono inserite le seguenti: «o alle loro societa' controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana»; c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il piano strategico di cui al comma 1 e' redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis. 3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalita' di cui all'articolo 14 del presente decreto, e' stabilito annualmente con la legge di bilancio».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. - 2. (Omissis). 3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e le condizioni e le modalita' della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (Omissis).» «Art. 15 (Destinatari per la corresponsione dei contributi). - 1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono: a) gli operatori nazionali e le loro societa' controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana, che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane; b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alle loro societa' controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana o alla controparte estera; c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonche' i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.».