((Art. 32 bis 
 
Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione  individuale
             presso le rivendite di generi di monopolio 
 
  1. Le rivendite  di  generi  di  monopolio  sono  autorizzate  alla
vendita di mascherine medico-chirurgiche e  protettive  di  qualunque
tipologia, nonche' di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi,
visiere e protezioni facciali, di camici e  grembiuli  monouso  e  di
ogni altro  dispositivo  di  protezione  individuale  destinato  alle
medesime finalita' protettive. Al fine di garantire la sicurezza  dei
dispositivi di cui al presente  comma,  le  rivendite  di  generi  di
monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni  del  fabbricante
in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.))