((Art. 33 bis 
 
Riconoscimento di un contributo in  favore  dell'Ospedale  pediatrico
  Istituto Giannina Gaslini e  degli  altri  Istituti  pediatrici  di
  ricovero e cura a carattere scientifico per il  ristoro  dei  costi
  sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
  1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato  ai  sensi
del presente  comma  che  costituisce  limite  massimo  di  spesa,  i
maggiori costi operativi sostenuti  per  la  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' quelli derivanti dal  conseguente
incremento delle prestazioni di  alta  complessita'  nell'anno  2020,
all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini  e'  attribuito  un
contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato  ai  sensi
del presente  comma  che  costituisce  limite  massimo  di  spesa,  i
maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza  da
COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente  incremento  delle
prestazioni di alta complessita', a favore degli Istituti  pediatrici
di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  e'  attribuito   un
contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del  limite  di
spesa autorizzato. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.