((Art. 33 bis Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessita' nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e' attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessita', a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico e' attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter.