Art. 34 
 
           Altre disposizioni urgenti in materia di salute 
 
  1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa  di  1.650  milioni  di
euro per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario
di cui all'articolo 122, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da
trasferire sull'apposita contabilita'  speciale  ad  esso  intestata,
previa  motivata  richiesta  avanzata  dal  medesimo  Commissario  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   il   tramite   del
Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie
sono trasferite al Commissario previa  presentazione,  da  parte  del
medesimo,  di  rendiconto  amministrativo  ((relativo  alla  gestione
successiva al 1° marzo 2021.)) 
  2. Ai fini di una migliore allocazione delle  risorse  confluite  a
legislazione vigente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 ed
in  relazione  alle  necessita'  di  spesa   connesse   all'emergenza
pandemica,  su  richiesta  del  commissario  straordinario,  mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro  della  Salute,
le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalita' di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  ((3. Il commissario  straordinario  presenta  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  e
alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme
di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento
sulla contabilita' speciale ad esso  intestata.  Successivamente,  la
rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi.)) 
  4. Per  l'attuazione  della  Raccomandazione  (UE)  2021/472  della
Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un  approccio  comune  per
istituire una sorveglianza sistematica del  SARS-CoV-2  e  delle  sue
varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa  complessiva  di
euro 5.800.000, di cui euro  2.500.000,  per  l'anno  2021,  ed  euro
3.300.000, per l'anno 2022. 
  5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono  coordinate,
con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto  superiore
di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province
autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
  6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma
4. 
  7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020  n.  178,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e province
autonome possono prevedere anche il  coinvolgimento  degli  erogatori
privati accreditati nell'attivita' di  somministrazione  dei  vaccini
contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale  finalita',
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  stipulati  per  l'anno
2021, anche in deroga, per la quota  destinata  alle  prestazioni  di
somministrazione  dei  vaccini,  all'articolo  15,  comma  14,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  ((n.  135,  e   ferma
restando))  la  garanzia  dell'equilibrio  economico   del   Servizio
sanitario regionale». 
  8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  marzo  2021,  n.
29,  ((la  parola:  «retribuiti»   e'   soppressa))   e   le   parole
«Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per  le
mensilita' per cui l'incarico e' retribuito.» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  predetto  personale  opta  per  il  mantenimento  del
trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero  per  l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire.». 
  9. In considerazione del contributo fornito  per  far  fronte  alle
esigenze straordinarie  e  urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del
COVID-19 e per garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale
sul territorio nazionale, le disposizioni di cui  all'articolo  3-bis
del  decreto-legge  14  gennaio   2021,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano  nel
senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli  incarichi  di
cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  ((9-bis. Al fine di sostenere il settore  delle  cerimonie  colpito
dalle restrizioni imposte dalle esigenze di  contenimento  del  virus
SARS-CoV-2 e in conformita' alla proposta di raccomandazione  di  cui
alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del  31  maggio
2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13  ottobre
2020, per un approccio coordinato alla limitazione della liberta'  di
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nel rispetto delle  misure  di  carattere  generale  e  dei
protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i
bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dal requisito  del
possesso della certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9
per la partecipazione ai banchetti  nell'ambito  di  cerimonie  e  di
eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»; 
  b) all'articolo 9, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri
dell'Unione europea restino  unite,  i  minori  che  accompagnano  il
genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o  ad
autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non  e'  imposto
al genitore o ai genitori perche' in possesso di  un  certificato  di
vaccinazione  o  di  un  certificato  di  guarigione.  L'obbligo   di
sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio
non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni». 
  9-ter.  Al  fine  di  dare  completa  attuazione   all'integrazione
sociosanitaria  e  di  fare  fronte   al   perdurare   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  il  personale  dipendente  del  Servizio
sanitario  nazionale  appartenente  ai   profili   professionali   di
assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario,  gia'
collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  in  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
e' collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal  presente  comma,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato  ai
sensi del presente comma che  costituisce  tetto  massimo  di  spesa,
l'esecuzione gratuita dei test molecolari  e  antigenici  rapidi  per
l'ottenimento   della   certificazione   verde   COVID-19,   di   cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  o  del
certificato  COVID  digitale  dell'UE,  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2021, per i cittadini con disabilita' o  in  condizione  di
fragilita' che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2
a causa di patologie ostative certificate, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero della salute un Fondo  per  la  gratuita'
dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  le
disabilita' ovvero con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
disabilita', da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti, anche al fine del rispetto del  limite  massimo  di  spesa
previsto, i criteri e le modalita' di riparto del  Fondo  di  cui  al
comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  comma  9-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  4  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  ((10-bis.  Al  fine  di  rafforzare  i  programmi  di  sorveglianza
epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia  farmacologica,
realizzando l'efficace  monitoraggio  dei  consumi  farmaceutici,  il
sistema di ricezione dei dati individuali in forma  anonimizzata,  di
cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' esteso a tutti i farmaci dotati di  autorizzazione  all'immissione
in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale,  e
a tutti i farmaci comunque  dispensati  dalle  farmacie  nelle  forme
della distribuzione per conto,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato  decreto-legge  n.
269  del  2003,  utilizzando  l'infrastruttura  del  sistema  tessera
sanitaria. 
  10-ter. Nell'ambito delle attivita'  di  cui  al  comma  10-bis  e'
prevista l'acquisizione dei dati  individuali  anonimizzati  relativi
all'erogazione di  parafarmaci  registrati  come  dispositivi  medici
tramite il canale di dispensazione delle farmacie. 
  10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere
il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  l'Istituto  nazionale  di
statistica, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per
i servizi  sanitari  regionali,  secondo  le  modalita'  fissate  dal
decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999. 
  10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e  10-quater
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono  alla  ricezione  dei  dati
previsti dai commi  10-bis,  10-ter  e  10-quater,  i  cui  oneri  di
acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo  carico  delle
associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di screening polmonare
su tutto il territorio  nazionale,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare  ai
centri della Rete italiana screening polmonare per  la  realizzazione
di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei
limiti della spesa autorizzata. 
  10-septies. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
10-sexies,  anche  al  fine  del  rispetto  del   limite   di   spesa
autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati  i  centri  che
costituiscono la Rete italiana  screening  polmonare,  garantendo  il
piu' ampio livello di copertura del territorio nazionale. 
  10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies  e  10-septies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  122  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
                1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1, il Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione  ,  nel  rispetto  della   Costituzione,   dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
                3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione
          e  lo  svolgimento  delle  attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
                4.  Il  Commissario  opera  fino  alla  scadenza  del
          predetto stato di  emergenza  e  delle  relative  eventuali
          proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data  immediata
          comunicazione  al  Parlamento  e  notizia  nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
                5.  Il  Commissario  e'  scelto  tra  esperti   nella
          gestione di attivita' complesse e nella  programmazione  di
          interventi  di   natura   straordinaria,   con   comprovata
          esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
          L'incarico  di  Commissario  e'   compatibile   con   altri
          incarichi  pubblici  o  privati  ed  e'  svolto  a   titolo
          gratuito, eventuali rimborsi  spese  sono  posti  a  carico
          delle risorse di cui al comma 9. 
                6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
                7.  Sull'attivita'  del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
                8. In relazione ai  contratti  relativi  all'acquisto
          dei beni di cui al comma 1, nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
                9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.». 
              - La Raccomandazione (UE)  2021/472  della  Commissione
          del 17 marzo  2021  relativa  a  un  approccio  comune  per
          istituire una sorveglianza  sistematica  del  SARS-CoV-2  e
          delle  sue  varianti  nelle  acque   reflue   nell'UE,   e'
          pubblicata nella GU L 98 del 19 marzo 2021, pagg. 3-8. 
              - Si riporta il testo del  comma  465  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2020,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 464. (Omissis). 
                465. La prestazione di somministrazione  dei  vaccini
          contro il SARS-CoV-2 di cui  ai  commi  da  457  a  467  e'
          effettuata presso le strutture individuate dal  Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le  regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e
          province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento
          degli  erogatori  privati  accreditati  nell'attivita'   di
          somministrazione  dei   vaccini   contro   il   SARS-COV-2,
          attraverso  l'integrazione,  per  tale   finalita',   degli
          accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per
          l'anno 2021, anche in deroga, per la quota  destinata  alle
          prestazioni di somministrazione dei  vaccini,  all'articolo
          15, comma 14, primo periodo,  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  135  e  ferma   restando   la   garanzia
          dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
          Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti
          nelle attivita' di somministrazione dei vaccini  contro  il
          SARS-CoV-2  l'Istituto  superiore  di   sanita'   organizza
          appositi corsi  in  modalita'  di  formazione  a  distanza,
          riconosciuti anche come  crediti  ai  fini  dell'educazione
          continua in medicina, con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29  (Ulteriori
          disposizioni  urgenti  in   materia   di   contenimento   e
          prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  di
          svolgimento  delle  elezioni   per   l'anno   2021),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3-bis  (Incarichi  retribuiti   al   personale
          sanitario collocato in quiescenza). - 1. In relazione  allo
          stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19  le  aziende
          sanitarie e  socio-sanitarie,  in  deroga  all'articolo  5,
          comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, possono conferire incarichi, con scadenza non oltre
          il 31 dicembre 2022, al personale  sanitario  collocato  in
          quiescenza  avendo  maturato  i  requisiti   anagrafici   e
          contributivi  per  il  pensionamento  di   vecchiaia,   nel
          rispetto  di   quanto   previsto   dall'articolo   11   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  25  giugno  2019,  n.  60.  Il
          predetto personale opta per il mantenimento del trattamento
          previdenziale gia' in  godimento  ovvero  per  l'erogazione
          della retribuzione connessa all'incarico da conferire.». 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  2-bis
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 2-bis (Misure  straordinarie  per  l'assunzione
          degli specializzandi e per il conferimento di incarichi  di
          lavoro  autonomo  a  personale  sanitario).  -  1.   -   4.
          (Omissis). 
                5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
          assistenza, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, verificata  l'impossibilita'  di  assumere  personale,
          anche facendo ricorso agli idonei collocati in  graduatorie
          concorsuali  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
          lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, con  durata  non  superiore  a  sei  mesi,  e
          comunque entro il  termine  dello  stato  di  emergenza,  a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari  collocati   in   quiescenza.   I   predetti
          incarichi, qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
          anche in deroga ai vincoli previsti dalla  legislazione  in
          materia di spesa di personale,  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente indicate per ciascuna regione con  decreto
          del  Ragioniere  generale  dello  Stato  10   marzo   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020. Agli incarichi  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo  e
          trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma  3,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  8  e  9  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87  (Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 8  (Centri  termali  e  parchi  tematici  e  di
          divertimento). - 1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite,  in
          zona gialla, le attivita' dei centri termali  nel  rispetto
          di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo
          1, comma 14, del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74. Rimane  consentita  in  ogni  caso  l'attivita'  dei
          centri termali adibiti a presidio  sanitario  limitatamente
          all'erogazione delle  prestazioni  rientranti  nei  livelli
          essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative e
          terapeutiche. 
                2.  Dal  15  giugno  2021,  in  zona   gialla,   sono
          consentite  le  attivita'  dei   parchi   tematici   e   di
          divertimento, dei parchi giochi e delle  ludoteche  nonche'
          degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di  protocolli  e
          linee guida adottati ai sensi dell'articolo  1,  comma  14,
          del decreto-legge n. 33 del 2020. 
                2-bis.  Nel  rispetto  delle  misure   di   carattere
          generale e dei protocolli adottati per lo  svolgimento  dei
          riti religiosi e civili, i bambini di eta' inferiore a  sei
          anni  sono  esentati  dal  requisito  del  possesso   della
          certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per  la
          partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie  e  di
          eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.» 
                «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
          del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
                  a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero l'effettuazione di un test molecolare  o  antigenico
          rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
                  c)   test   molecolare:    test    molecolare    di
          amplificazione  dell'acido  nucleico   (NAAT),   quali   le
          tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
          inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
          (LAMP) e  amplificazione  mediata  da  trascrizione  (TMA),
          utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
          (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
          ed effettuato da operatori sanitari  o  da  altri  soggetti
          reputati idonei dal Ministero della salute; 
                  d)   test   antigenico    rapido:    test    basato
          sull'individuazione di proteine virali (antigeni)  mediante
          immunodosaggio    a    flusso    laterale,     riconosciuto
          dall'autorita'  sanitaria  ed   effettuato   da   operatori
          sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal  Ministero
          della salute; 
                  e) Piattaforma nazionale digital green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed  europeo  realizzato,  attraverso  l'infrastruttura  del
          Sistema  Tessera   Sanitaria,   dalla   societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e gestito dalla  stessa  societa'  per
          conto del Ministero della salute, titolare del  trattamento
          dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
                2. Le certificazioni  verdi  COVID-19  attestano  una
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  avvenuta   vaccinazione   anti-SARS-CoV-2,   al
          termine del prescritto ciclo; 
                  b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                  c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o
          molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 
                3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera a),  ha
          una validita' di nove mesi a far data dal completamento del
          ciclo   vaccinale   ed   e'   rilasciata    automaticamente
          all'interessato, in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che effettua la  vaccinazione  e  contestualmente
          alla  stessa,  al  termine   del   prescritto   ciclo.   La
          certificazione verde COVID-19 di cui al  primo  periodo  e'
          rilasciata  anche  contestualmente  alla   somministrazione
          della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo
          giorno successivo  alla  somministrazione  fino  alla  data
          prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale
          deve essere  indicata  nella  certificazione  all'atto  del
          rilascio.  Contestualmente   al   rilascio,   la   predetta
          struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la
          professione sanitaria, anche per  il  tramite  dei  sistemi
          informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
          certificazione   nel   fascicolo   sanitario    elettronico
          dell'interessato. La  certificazione  di  cui  al  presente
          comma cessa di avere  validita'  qualora,  nel  periodo  di
          vigenza della stessa, l'interessato sia  identificato  come
          caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
                4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera b),  ha
          una  validita'  di  sei  mesi  a  far  data   dall'avvenuta
          guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
          su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo   o
          digitale, dalla struttura presso la quale  e'  avvenuto  il
          ricovero del paziente affetto da COVID-19,  ovvero,  per  i
          pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale  e
          dai pediatri di libera scelta nonche' dal  dipartimento  di
          prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente
          competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo  sanitario
          elettronico dell'interessato. La certificazione di  cui  al
          presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
          periodo  di   vigenza   semestrale,   l'interessato   venga
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
          certificazioni  di  guarigione  rilasciate  precedentemente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
          valide per sei mesi a decorrere dalla data  indicata  nella
          certificazione, salvo  che  il  soggetto  venga  nuovamente
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
                5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera c),  ha
          una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test
          ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato,  in  formato
          cartaceo o digitale, dalle strutture  sanitarie  pubbliche,
          da  quelle  private  autorizzate  o  accreditate  e   dalle
          farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere  c)
          e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri  di
          libera scelta. 
                6. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 10, le certificazioni verdi  COVID-19  rilasciate  ai
          sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle  analoghe
          certificazioni  rilasciate  secondo  le   indicazioni   dei
          diversi servizi sanitari regionali. 
                6-bis.  L'interessato  ha  diritto  di  chiedere   il
          rilascio di una nuova certificazione verde  COVID-19  se  i
          dati personali riportati nella certificazione non  sono,  o
          non  sono  piu',  esatti  o  aggiornati,   ovvero   se   la
          certificazione non e' piu' a sua disposizione. 
                6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le  informazioni
          in formato digitale,  sono  accessibili  alle  persone  con
          disabilita' e sono  riportate,  in  formato  leggibile,  in
          italiano e in inglese. 
                7. Coloro che abbiano gia'  completato  il  ciclo  di
          vaccinazione alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  possono  richiedere   la   certificazione   verde
          COVID-19 alla  struttura  che  ha  erogato  il  trattamento
          sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma  in
          cui ha sede la struttura stessa. 
                8. Le certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  in
          conformita'  al  diritto  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  sono  riconosciute  come  equivalenti   a   quelle
          disciplinate dal presente articolo e  valide  ai  fini  del
          presente  decreto  se  conformi  ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero  della  salute.  Le  certificazioni
          rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
          riconosciuta nell'Unione europea e validate  da  uno  Stato
          membro dell'Unione sono  riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero della salute. 
                8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
          Stati membri dell'Unione europea restino  unite,  i  minori
          che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
          sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per  motivi  di
          viaggio se tale obbligo non e' imposto  al  genitore  o  ai
          genitori  perche'  in  possesso  di   un   certificato   di
          vaccinazione o di un certificato di  guarigione.  L'obbligo
          di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
          motivi di  viaggio  non  si  applica  ai  bambini  di  eta'
          inferiore a sei anni. 
                9.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1  a   8   sono
          applicabili in ambito nazionale fino alla data  di  entrata
          in  vigore  degli  atti  delegati  per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e
          del Consiglio su un quadro per il rilascio, la  verifica  e
          l'accettazione di  certificazioni  interoperabili  relativi
          alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per  agevolare
          la  libera  circolazione  all'interno  dell'Unione  Europea
          durante  la  pandemia   di   COVID-19,   che   abiliteranno
          l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC. I predetti
          atti delegati disciplinano anche  i  trattamenti  dei  dati
          raccolti sulla base del presente decreto. 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite negli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          tramite il Gateway europeo. Con il  medesimo  decreto  sono
          indicati i dati trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni.  Nelle  more  dell'adozione  del   predetto
          decreto,  per  le   finalita'   d'uso   previste   per   le
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i  documenti
          rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai sensi  dei  commi  3,  4  e  5,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche e  private,  dalle  farmacie,
          dai laboratori di analisi, dai medici di medicina  generale
          e dai pediatri di libera scelta che attestano  o  refertano
          una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          c). 
                10-bis.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  possono
          essere  utilizzate  esclusivamente  ai  fini  di  cui  agli
          articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma  4,
          7, comma 2, e 8-bis, comma 2. 
                11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
          interessate provvedono alla relativa attuazione nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione .». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
          giuridico del personale delle unita' sanitarie locali): 
                «Art. 1 (Articolazione dei  ruoli).  -  Il  personale
          addetto  ai  presidi,  servizi  ed  uffici   delle   unita'
          sanitarie  locali  e'  inquadrato   in   ruoli   nominativi
          regionali,  istituiti  e  gestiti  dalla  regione  e  cosi'
          distinti:  ruolo  sanitario,  ruolo  professionale,   ruolo
          tecnico, ruolo amministrativo. 
                Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti
          ai  rispettivi  ordini  professionali,  ove  esistano,  che
          esplicano in modo diretto attivita'  inerenti  alla  tutela
          della  salute;  appartengono  al  ruolo   professionale   i
          dipendenti  non  compresi  nel  ruolo  sanitario  i  quali,
          nell'esercizio della loro attivita', assumono  a  norma  di
          legge responsabilita' di natura  professionale  e  che  per
          svolgere l'attivita' stessa devono essere iscritti in  albi
          professionali; appartengono al ruolo tecnico  i  dipendenti
          che esplicano  funzioni  inerenti  ai  servizi  tecnici  di
          vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale;
          appartengono  al  ruolo  amministrativo  i  dipendenti  che
          esplicano  funzioni  inerenti  ai  servizi   organizzativi,
          patrimoniali e contabili. 
                Il personale e' iscritto  nei  suddetti  ruoli  sulla
          base dei profili  professionali,  di  cui  all'allegato  1,
          determinati  in  relazione   ai   requisiti   culturali   e
          professionali e alla tipologia del lavoro. 
                La   identificazione   dei   profili    professionali
          attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e
          la  relativa  collocazione  nei  ruoli  e'  effettuata  con
          decreto del Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  11
          gennaio 2018,  n.  3  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          sperimentazione clinica di medicinali nonche'  disposizioni
          per il  riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la
          dirigenza sanitaria del Ministero della salute): 
                «Art.  5  (Istituzione  dell'area  delle  professioni
          sociosanitarie). - 1. Al fine di rafforzare la tutela della
          salute, intesa come stato di benessere fisico,  psichico  e
          sociale,  in  applicazione  dell'articolo   6   dell'intesa
          sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8,  comma
          6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra  il  Governo,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  sul
          nuovo Patto per  la  salute  per  gli  anni  2014-2016,  e'
          istituita l'area delle professioni sociosanitarie,  secondo
          quanto  previsto   dall'articolo   3-octies   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
                2. In attuazione  delle  disposizioni  del  comma  1,
          mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281,  e  recepiti  con   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  sono  individuati  nuovi  profili  professionali
          sociosanitari. L'individuazione di  tali  profili,  il  cui
          esercizio deve essere riconosciuto in tutto  il  territorio
          nazionale,  avviene  in   considerazione   dei   fabbisogni
          connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la
          salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali,  che
          non trovino rispondenza in professioni gia' riconosciute. 
                3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito
          di  attivita'  dei  profili   professionali   sociosanitari
          definendone  le  funzioni   caratterizzanti   ed   evitando
          parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni  gia'
          riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. 
                4.  Con  successivo  accordo  sancito  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  sono
          stabiliti  i  criteri  per  il  riconoscimento  dei  titoli
          equipollenti   ai   fini   dell'esercizio    dei    profili
          professionali di cui ai commi precedenti. Con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentite  le
          competenti commissioni parlamentari e acquisito  il  parere
          del  Consiglio  universitario  nazionale  e  del  Consiglio
          superiore di sanita', e' definito  l'ordinamento  didattico
          della formazione per i profili professionali sociosanitari. 
                5. Sono compresi nell'area professionale  di  cui  al
          presente articolo i preesistenti profili  professionali  di
          operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed
          educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili
          professionali  afferiscono  agli   Ordini   di   rispettiva
          appartenenza, ove previsti.». 
              - Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 14 giugno  2021  su  un  quadro  per  il
          rilascio,  la  verifica  e  l'accettazione  di  certificati
          interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione  in
          relazione  alla  COVID-19   (certificato   COVID   digitale
          dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone
          durante la pandemia di COVID-19, e' stato pubblicato  nella
          GUUE L 211 del 15 giugno 2021. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter. 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'articolo  68
          della legge 23 dicembre 1998, n.  448  (Misure  di  finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
                «Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia  di
          assistenza farmaceutica). - 1. - 8. (Omissis). 
                9. Le farmacie pubbliche e private, in  coerenza  con
          quanto previsto dall'accordo nazionale  per  la  disciplina
          dei  rapporti  con  le   farmacie,   trasmettono,   secondo
          procedure informatiche concordate con il  Dipartimento  per
          la valutazione dei medicinali  e  la  farmacovigilanza  del
          Ministero della sanita', i dati di vendita  dei  medicinali
          dispensati  con  onere  a  carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale nonche' i dati presenti sulla  ricetta  leggibili
          otticamente  relativi  al  codice  del  medico,  al  codice
          dell'assistito   ed   alla   data   di   emissione    della
          prescrizione.   Le   strutture   del   Servizio   sanitario
          nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a
          fornire al predetto Dipartimento,  su  richiesta,  dati  in
          proprio  possesso  utili  ai  fini  dell'assolvimento   dei
          compiti  dell'Osservatorio   nazionale   sull'impiego   dei
          medicinali. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   50   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
                «Art. 50 (Disposizioni  in  materia  di  monitoraggio
          della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio della spesa pubblica nel settore  sanitario  e
          delle  iniziative  per  la  realizzazione  di   misure   di
          appropriatezza    delle    prescrizioni,    nonche'     per
          l'attribuzione e la verifica del budget  di  distretto,  di
          farmacovigilanza   e   sorveglianza   epidemiologica,    il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto
          adottato di concerto con il ministero della salute e con la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri  della
          Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e  delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'
          titolari di codice fiscale nonche' ai  soggetti  che  fanno
          richiesta di attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso il codice fiscale del  titolare,  anche  in  codice  a
          barre nonche' in banda  magnetica,  quale  unico  requisito
          necessario per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale (SSN). 
                1-bis. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006 
                2. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
                3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato  su  carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia. Il codice a barre e' sostituito da
          un  analogo  codice  che  esprime  il  numero   progressivo
          regionale  di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a  barre  e'
          stampato sulla ricetta in modo che la  sua  lettura  ottica
          non comporti la procedura di separazione del  tagliando  di
          cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo
          nel quale, all'atto della compilazione, e' riportato sempre
          il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti
          specialistici  prescritti   ovvero   dei   dispositivi   di
          assistenza protesica e  di  assistenza  integrativa.  Nella
          compilazione della ricetta  e'  sempre  riportato  il  solo
          codice  fiscale  dell'assistito,  in   luogo   del   codice
          sanitario. 
                4.  Le   aziende   sanitarie   locali,   le   aziende
          ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli  istituti
          di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica. 
                5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti. 
                5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a  partire
          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
          malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo  1,
          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
          trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 
                5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati  delle
          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12. 
                6. Le strutture di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  successivamente  alla
          data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
          comunica, in via telematica alle farmacie  medesime  avviso
          di corretta  installazione  e  funzionamento  del  predetto
          software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
          del reddito imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi,
          nonche' del valore della produzione dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui  all'articolo  63  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Al  relativo  onere,
          valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si  provvede
          nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. 
                7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le modalita' erogative (337). Al relativo onere si
          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro
          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito
          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce
          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e
          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma
          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al
          comma 8. 
                8.  I  dati  rilevati  ai  sensi  del  comma  7  sono
          trasmessi  telematicamente  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro il giorno 10  del  mese  successivo  a
          quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per  il
          tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi
          a tal fine individuati dalle strutture  di  erogazione  dei
          servizi sanitari; il software di cui al  comma  5  assicura
          che  gli  stessi  dati  vengano  rilasciati  ai   programmi
          informatici ordinariamente utilizzati  dalle  strutture  di
          erogazione   di   servizi   sanitari,   fatta    eccezione,
          relativamente al  codice  fiscale  dell'assistito,  per  le
          farmacie,  pubbliche  e  private  e  per  le  strutture  di
          erogazione  dei  servizi  sanitari   non   autorizzate   al
          trattamento del codice fiscale dell'assistito. Il  predetto
          software assicura altresi' che in  nessun  caso  il  codice
          fiscale dell'assistito possa essere raccolto  o  conservato
          in ambiente residente,  presso  le  farmacie,  pubbliche  e
          private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da
          parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
          termine di cui  al  comma  8  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata. 
                8-ter Per le ricette trasmesse nei termini di cui  al
          comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi  della  ricetta
          di cui al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente
          articolo  e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di 2 euro per  ogni  ricetta  per  la  quale  la
          violazione si e' verificata. 
                8-quater. L'accertamento della violazione di  cui  ai
          commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo  della  Guardia
          di finanza, che trasmette il relativo  rapporto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, primo  comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, alla direzione provinciale dei  servizi  vari
          competente per territorio, per i  conseguenti  adempimenti.
          Dell'avvenuta  apertura  del  procedimento  e   della   sua
          conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
          provinciale dei servizi vari,  alla  competente  ragioneria
          provinciale dello Stato. 
                8-quinquies. Con  riferimento  alle  ricette  per  le
          quali   non   risulta   associato   il    codice    fiscale
          dell'assistito,  rilevato  secondo  quanto   previsto   dal
          presente articolo, l'azienda  sanitaria  locale  competente
          non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che,
          in caso di  ricette  redatte  manualmente  dal  medico,  il
          farmacista non e' responsabile  dalla  mancata  rispondenza
          del codice fiscale  rilevato  rispetto  a  quello  indicato
          sulla ricetta che fara' comunque fede a tutti gli effetti. 
                9. Al momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'
          esclusivamente  automatiche,  li   inserisce   in   archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
          ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di
          assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa. 
                  10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non
          e' consentito trattare  i  dati  rilevati  dalla  TS  degli
          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,
          relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati
          alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le
          aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le
          modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
                10-bis.  Fuori  dai  casi   previsti   dal   presente
          articolo, i dati delle ricette resi  disponibili  ai  sensi
          del comma 10 rilevano  a  fini  di  responsabilita',  anche
          amministrativa  o  penale,  solo   previo   riscontro   del
          documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti. 
                11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo  52,
          comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
          ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento  del
          SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 
                12. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                13. Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabile  le  modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
          o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
                13-bis.  Il  contributo  di  cui  al   comma   6   e'
          riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalita'
          indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in
          euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
          risorse di cui al comma 12.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.