Art. 34 bis 
 
Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2
  e  delle  relative  varianti  genetiche  e  di  monitoraggio  delle
  risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini 
 
  ((1. Al fine di assicurare  la  sorveglianza  epidemiologica  della
circolazione  del  virus  SARS-CoV-2  e   delle   relative   varianti
genetiche, l'Istituto superiore di sanita' si avvale di una  rete  di
laboratori di microbiologia e di centri  di  sequenziamento  genomico
individuati ai sensi  del  comma  2.  Allo  scopo  di  promuovere  il
monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2
e ai vaccini somministrati per la  prevenzione  del  medesimo  virus,
nonche' attivita' di formazione e ricerca nel settore  specifico  che
comprendono  studi  sui  meccanismi  patogenetici  dell'infezione  da
SARS-CoV-2 e sull'individuazione  di  nuove  strategie  diagnostiche,
preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di  sanita'  coordina
lo svolgimento di attivita' in collaborazione con laboratori e centri
appositamente identificati nel territorio nazionale,  anche  mediante
bandi pubblici. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma
costituisce una rete di laboratori di microbiologia e  di  centri  di
sequenziamento genomico, individuati da un  laboratorio  pubblico  di
riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto  superiore
di sanita', ai fini dell'accreditamento,  verifica  il  possesso  dei
requisiti tecnici indicati dal Ministero della  salute.  Ai  medesimi
fini, sono  individuati  laboratori  di  microbiologia  e  centri  di
sequenziamento genomico afferenti alla Sanita' militare  che  operano
in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanita'. 
  3. Allo scopo di  assicurare  la  sorveglianza  epidemiologica  del
virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno  l'obbligo  di
trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test  per
l'individuazione dell'infezione  da  SARS-CoV-2  al  dipartimento  di
prevenzione   dell'azienda    sanitaria    locale    territorialmente
competente. Le regioni  e  le  province  autonome,  ricevuti  i  dati
relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto  superiore  di
sanita',  nel  rispetto  delle  indicazioni  dallo  stesso   fornite,
mediante la piattaforma per la sorveglianza  integrata  del  COVID-19
istituita presso il medesimo Istituto  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27  febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020.
Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono  adottate
adeguate  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelare  la
riservatezza dei dati stessi. 
  4. Per lo svolgimento delle specifiche  attivita'  di  sorveglianza
delle varianti genetiche del  virus  SARS-CoV-2,  i  laboratori  e  i
centri di sequenziamento genomico di cui al  comma  2,  nel  rispetto
delle  modalita'  indicate  dall'Istituto  superiore  di  sanita'   e
accedendo all'apposito  sistema  informativo  predisposto  presso  il
medesimo Istituto, trasmettono, in forma  anonima,  i  dati  relativi
alla sequenza genica di una determinata percentuale  di  campioni  di
casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2. 
  5.  Ai  fini  del   monitoraggio   delle   risposte   immunologiche
all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati   per   la   prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2,  l'Istituto  superiore  di  sanita'  si
avvale dei  dati  individuali  acquisiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
  6. L'Istituto superiore  di  sanita',  le  regioni  e  le  province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2  e  3  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  sorveglianza  delle
varianti genetiche del  virus  SARS-CoV-2  e  di  monitoraggio  delle
risposte immunologiche  all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati,
nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica nel campo
e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e' autorizzata la spesa di
10.000.000 di euro  per  l'anno  2021.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dal precedente periodo si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a  valere  sul  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, destinate agli interventi del  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  3  del
          citato decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29: 
                «Art.   3   (Disciplina   dei   sistemi   informativi
          funzionali all'implementazione  del  piano  strategico  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2).
          - 1. - 6. (Omissis). 
                7. Per consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          sorveglianza  immunologica  e  farmaco-epidemiologica,   il
          Ministero della salute trasmette, in interoperabilita'  con
          la  piattaforma  di  cui   all'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
          2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  28
          febbraio 2020, all'Istituto superiore  di  sanita'  i  dati
          individuali relativi ai soggetti cui  e'  somministrata  la
          vaccinazione  anti   SARS-CoV-2   contenuti   nell'Anagrafe
          Nazionale Vaccini. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  «Fondo  per  le
          emergenze nazionali».». 
              - Il testo dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 34.