Art. 34 bis Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini ((1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanita' si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonche' attivita' di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanita' coordina lo svolgimento di attivita' in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici. 2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanita', ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanita' militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanita'. 3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanita', nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi. 4. Per lo svolgimento delle specifiche attivita' di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalita' indicate dall'Istituto superiore di sanita' e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2. 5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanita' si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e' autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29: «Art. 3 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2). - 1. - 6. (Omissis). 7. Per consentire lo svolgimento di attivita' di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilita' con la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, all'Istituto superiore di sanita' i dati individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».». - Il testo dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 34.