Art. 35 
 
            Disposizioni finanziarie in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter.  Ai  fini
della  determinazione  dei  fabbisogni  sanitari  standard  regionali
dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte  le  cinque  regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.». 
    b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more  dell'applicazione  di
quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga  a
quanto previsto dal quarto periodo del presente  comma,  al  fine  di
tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,
l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del  fabbisogno
standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i
criteri di cui al presente comma e il restante  15  per  cento  delle
medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione  residente
riferita al 1° gennaio 2020». 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Limitatamente all'anno 2021,  la  percentuale  indicata  al
citato articolo 15, comma 23,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari
allo 0,32 per cento.». 
  ((2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli  23,  31  e
38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, il Ministero della  salute,  previa
istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali
(AGENAS) da concludere  entro  il  30  dicembre  2021,  effettua  una
ricognizione delle attivita' svolte dalle singole regioni e  province
autonome ed elabora un programma  triennale  per  l'attuazione  della
legge 15 marzo 2010, n. 38,  al  fine  di  assicurare,  entro  il  31
dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui
ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017  in  tutto  il  territorio
nazionale, fissando per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  i
relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale  da
parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento
ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  prorogato,  a
decorrere  dall'anno  2013,   dall'articolo   15,   comma   24,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di  Bolzano  presentano  periodicamente
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  citato   programma
triennale  al  Comitato  permanente  per  l'erogazione  dei   livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo  9  dell'intesa  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  tariffe  nazionali
massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure
palliative in ambito domiciliare e  residenziale  e  in  hospice,  in
coerenza con la  programmazione  economico-finanziaria  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
le amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma  triennale
nei termini previsti si applica  la  procedura  per  l'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
n. 131.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Determinazione dei costi e  dei  fabbisogni
          standard regionali). - 1.  Il  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281,  con  la  conferenza  Stato-Regioni
          sentita  la  struttura   tecnica   di   supporto   di   cui
          all'articolo 3 dell'intesa  Stato-Regioni  del  3  dicembre
          2009, determina annualmente,  sulla  base  della  procedura
          definita nel presente articolo,  i  costi  e  i  fabbisogni
          standard regionali. 
                1-bis.: 
                  a) la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di cui al comma 1 avviene  entro  il  15  febbraio
          dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove  lo  richieda
          l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
          il Servizio sanitario nazionale; 
                  b) qualora non venga raggiunta l'intesa di  cui  al
          comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno  di
          riferimento, si provvede alla determinazione  dei  costi  e
          dei  fabbisogni  standard  in  via  provvisoria,  facendosi
          riferimento alla proposta di riparto  del  Ministero  della
          salute   presentata   in   Conferenza   Stato-regioni,   ed
          assegnando  alle  singole  regioni  il   valore   regionale
          individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
          cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
          alle regioni del  95  per  cento  del  finanziamento  degli
          obiettivi di piano sanitario nazionale; 
                  c) in conseguenza del perfezionamento  del  decreto
          di determinazione provvisoria dei costi  e  dei  fabbisogni
          standard il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad erogare alle regioni: 
                    1)  le  risorse  ivi   previste   a   titolo   di
          finanziamento   indistinto   nelle   percentuali   di   cui
          all'articolo 2,  comma  68,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191; 
                    2) le risorse ivi previste a titolo di  obiettivi
          di piano sanitario nazionale  nelle  percentuali  d'acconto
          stabilite dall'articolo 1, comma  34-bis,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662; 
                  d) qualora non venga raggiunta l'intesa di  cui  al
          comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  adottata  la
          determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  in  via
          definitiva; 
                  e) la determinazione definitiva  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard non  puo'  comportare  per  la  singola
          regione un livello del finanziamento inferiore  al  livello
          individuato in via provvisoria con  il  richiamato  decreto
          interministeriale, ferma restando la  rideterminazione  dei
          costi  e  dei  fabbisogni  standard,   e   delle   relative
          erogazioni in termini di  cassa,  eventualmente  dovuta  ad
          aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
          Servizio sanitario nazionale. 
                2. Per la determinazione dei costi e  dei  fabbisogni
          standard  regionali  si  fa   riferimento   agli   elementi
          informativi  presenti   nel   Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 
                3. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  lettera  a),
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento  ai
          macrolivelli  di  assistenza  definiti  dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
          livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
          novembre    2001,    costituiscono     indicatori     della
          programmazione nazionale per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale i seguenti  livelli  percentuali  di  finanziamento
          della spesa sanitaria: 
                  a)  5  per   cento   per   l'assistenza   sanitaria
          collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 
                  b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
                  c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
                4. Il fabbisogno  sanitario  standard  delle  singole
          regioni  a  statuto  ordinario,  cumulativamente  pari   al
          livello del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  e'
          determinato, in fase  di  prima  applicazione  a  decorrere
          dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
          costo rilevati nelle regioni di  riferimento.  In  sede  di
          prima applicazione e' stabilito il procedimento di  cui  ai
          commi dal 5 all'11. 
                5. Sono regioni di riferimento le  tre  regioni,  tra
          cui obbligatoriamente la  prima,  che  siano  state  scelte
          dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque  indicate  dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  in
          quanto  migliori  cinque  regioni  che,  avendo   garantito
          l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   in
          condizione di equilibrio economico,  comunque  non  essendo
          assoggettate a piano di rientro  e  risultando  adempienti,
          come verificato dal Tavolo di  verifica  degli  adempimenti
          regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa  Stato-Regioni
          in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
          base  a  criteri   di   qualita'   dei   servizi   erogati,
          appropriatezza  ed  efficienza  definiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa  della
          Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura  tecnica  di
          supporto di cui all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni
          del 3 dicembre 2009, sulla base  degli  indicatori  di  cui
          agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3
          dicembre 2009. A tale scopo si  considerano  in  equilibrio
          economico le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei
          livelli  essenziali  di   assistenza   in   condizioni   di
          efficienza e di appropriatezza  con  le  risorse  ordinarie
          stabilite  dalla  legislazione  a  livello  nazionale,  ivi
          comprese le  entrate  proprie  regionali  effettive.  Nella
          individuazione  delle  regioni  si  dovra'   tenere   conto
          dell'esigenza  di  garantire  una   rappresentativita'   in
          termini di appartenenza geografica al nord, al centro e  al
          sud,  con  almeno  una  regione   di   piccola   dimensione
          geografica. 
                5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e  le
          autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
          il termine del 15 settembre dell'anno precedente  a  quello
          di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni  individua  le
          tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
          il termine del 30 settembre dell'anno precedente  a  quello
          di riferimento. Qualora non sia  raggiunta  l'intesa  sulle
          tre regioni entro  il  predetto  termine,  le  stesse  sono
          automaticamente individuate nelle prime tre. 
                5-ter. Ai fini della  determinazione  dei  fabbisogni
          sanitari standard regionali dell'anno 2021 sono regioni  di
          riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai  sensi  di
          quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  gli  affari  regionali   e   le
          autonomie. 
                6.  I  costi  standard  sono  computati   a   livello
          aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di  assistenza:
          assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
          ospedaliera. Il valore  di  costo  standard  e'  dato,  per
          ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
          condizione di  efficienza  ed  appropriatezza  dalla  media
          pro-capite pesata del costo  registrato  dalle  regioni  di
          riferimento. A tal fine il livello della  spesa  delle  tre
          macroaree delle regioni di riferimento: 
                  a) e' computato al lordo della mobilita' passiva  e
          al netto della mobilita' attiva extraregionale; 
                  b) e' depurato  della  quota  di  spesa  finanziata
          dalle  maggiori  entrate  proprie  rispetto  alle   entrate
          proprie  considerate  ai  fini  della  determinazione   del
          finanziamento   nazionale.   La   riduzione   e'    operata
          proporzionalmente sulle tre macroaree; 
                  c) e' depurato della quota di  spesa  che  finanzia
          livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; 
                  d) e' depurato  delle  quote  di  ammortamento  che
          trovano  copertura  ulteriore  rispetto  al   finanziamento
          ordinario del Servizio  sanitario  nazionale,  nei  termini
          convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; 
                  e)  e'  applicato,  per  ciascuna   regione,   alla
          relativa popolazione pesata regionale. 
                7.  Le   regioni   in   equilibrio   economico   sono
          individuate sulla base dei risultati  relativi  al  secondo
          esercizio precedente a quello di riferimento e le  pesature
          sono effettuate con i pesi per classi di  eta'  considerati
          ai  fini  della  determinazione  del  fabbisogno  sanitario
          relativi  al  secondo  esercizio  precedente  a  quello  di
          riferimento.  A  decorrere  dall'anno  2015  i  pesi   sono
          definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sulla base dei criteri previsti  dall'articolo  1,
          comma 34, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  tenendo
          conto,  nella  ripartizione  del  costo  e  del  fabbisogno
          sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento
          per il raggiungimento degli standard di  qualita',  la  cui
          misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione  di
          cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
          raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
          continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
          presente comma. A decorrere  dall'anno  2016,  qualora  non
          siano disponibili i dati previsti dal primo e  dal  secondo
          periodo del presente comma in tempo utile  a  garantire  il
          rispetto  del  termine  di   cui   al   comma   5-bis,   la
          determinazione  dei  costi  e   dei   fabbisogni   standard
          regionali  e'  effettuata  individuando   le   regioni   in
          equilibrio  e  i  pesi  sulla  base   rispettivamente   dei
          risultati  e  dei  valori  ultimi   disponibili.   In   via
          transitoria,  per   il   solo   anno   2021,   nelle   more
          dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del
          presente comma ed in deroga a quanto  previsto  dal  quarto
          periodo del presente comma, al fine di tenere  conto  della
          proposta  regionale   presentata   dal   Presidente   della
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome  il  15
          aprile 2021, l'85 per cento delle  risorse  destinate  alla
          copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo
          anno 2021 sono  ripartite  secondo  i  criteri  di  cui  al
          presente comma e il restante 15 per  cento  delle  medesime
          risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
          riferita al 1° gennaio 2020. 
                7-bis.   Anche   per   l'anno   2016   e'   prorogata
          l'individuazione, come regioni di  riferimento,  di  quelle
          stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nella  seduta  del  17  dicembre  2015,  e  per  la
          determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
          di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite  per
          livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
          dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi  di
          eta' adottati in  sede  di  determinazione  dei  fabbisogni
          standard regionali per l'anno 2015. 
                8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
          dalle risorse corrispondenti  al  valore  percentuale  come
          determinato in attuazione di quanto indicato  al  comma  6,
          rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 
                9. Il fabbisogno standard  regionale  determinato  ai
          sensi del comma 8, e' annualmente applicato  al  fabbisogno
          sanitario   standard   nazionale    definito    ai    sensi
          dell'articolo 26. 
                10. La quota  percentuale  assicurata  alla  migliore
          regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
          percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
          l'anno   precedente,   al   netto   delle   variazioni   di
          popolazione. 
                11. Al fine di realizzare il processo di  convergenza
          di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b),  della  citata
          legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori  percentuali
          determinati ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  presente
          articolo avviene in  un  periodo  di  cinque  anni  secondo
          criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1. 
                12. Qualora nella  selezione  delle  migliori  cinque
          regioni di cui al comma 5, si  trovi  nella  condizione  di
          equilibrio economico come definito al medesimo comma  5  un
          numero  di  regioni  inferiore  a  cinque,  le  regioni  di
          riferimento  sono  individuate  anche  tenendo  conto   del
          miglior  risultato  economico   registrato   nell'anno   di
          riferimento,  depurando  i  costi  della  quota   eccedente
          rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a  garantire
          l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni  soggette  a
          piano di rientro. 
                13.  Resta  in  ogni  caso  fermo  per   le   regioni
          l'obiettivo di adeguarsi alla  percentuale  di  allocazione
          delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria
          nazionale, come indicato al comma 3. 
                14. Eventuali risparmi nella  gestione  del  servizio
          sanitario  nazionale  effettuati  dalle  regioni  rimangono
          nella disponibilita' delle regioni stesse.». 
              - Il testo  del  comma  67-bis  dell'articolo  2  della
          citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato  dal
          presente articolo, e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 29. 
              - La legge 15 marzo 2010, n. 38, recante  «Disposizioni
          per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
          del dolore», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo  2010,
          n. 65. 
              - Il testo del comma 68 dell'articolo  2  della  citata
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 29. 
              - Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 15 del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art. 15 (Disposizioni urgenti per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - 1. - 23. (Omissis). 
                24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3): 
                «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
                2. Qualora  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  si
          renda necessario al fine di porre rimedio  alla  violazione
          della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
          cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
                3. Fatte salve le competenze delle Regioni a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
                4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
                5.  I   provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
                6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.».