((Art. 35 bis 
 
Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana
                             del farmaco 
 
  1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, sono sostituiti dai seguenti: 
  «431. L'AIFA puo' prorogare  e  rinnovare,  fino  al  completamento
delle procedure concorsuali di cui al  comma  430  e,  comunque,  non
oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa scaduti il 30 giugno 2021  o  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  nel  limite  di  35
unita', nonche' i contratti di prestazione di  lavoro  flessibile  di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unita'. Ferma restando la
durata dei contratti in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  e'  fatto  divieto  all'AIFA  di  instaurare
rapporti di lavoro flessibile  per  le  posizioni  interessate  dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. 
  432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA e' fatto divieto  di
stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6,  e  36
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  si  applica  il
divieto di cui all'articolo 7,  comma  5-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  1.213.888
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.