((Art. 35 ter 
 
Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi  e  dei
                    farmaci oncologici innovativi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 393, la parola: «400,» e' soppressa; 
  b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 e' abrogato; 
  c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  Fondo,
con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso  al
rimborso alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  l'acquisto  dei
farmaci innovativi. Resta ferma la  competenza  del  Ministero  della
salute a disciplinare le  modalita'  operative  di  erogazione  delle
risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti  con  il  decreto
adottato ai sensi del comma 405»; 
  d) dopo il comma 401 e' inserito il seguente: 
  «401-bis. Il Fondo di cui al  comma  401  e'  finanziato,  per  664
milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma  393
e, per 336 milioni di euro annui,  mediante  utilizzo  delle  risorse
destinate  alla  realizzazione  di  specifici  obiettivi  del   Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662»; 
  e) al comma 402, le parole: «ai commi 400 e  401»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 401»; 
  f) al comma 402-bis, le parole: «ai Fondi previsti ai commi  400  e
401» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo previsto al comma 401»
e le parole: «dei Fondi di cui ai commi 400 e  401»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401»; 
  g) al comma 405, le parole: «dei fondi di cui ai commi 400  e  401»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401» e  le
parole: «ai citati commi 400 e 401» sono sostituite  dalle  seguenti:
«al citato comma 401»; 
  h) al comma 406, le parole: «di ciascuno dei fondi di cui ai  commi
400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma
401». 
  2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 393, 402, 402-bis,  405
          e 406 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),
          come modificato dalla presente legge: 
                «1. - 392. (Omissis). 
                393. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello
          del  finanziamento  del  fabbisogno   sanitario   nazionale
          standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari
          a 1.000 milioni di euro, e' destinata alle finalita' di cui
          ai commi 401, 408 e 409. 
                394. - 401. (Omissis). 
                402. Per gli effetti di quanto previsto al comma 401,
          con  determinazione  del  direttore  generale  dell'Agenzia
          italiana  del   farmaco   (AIFA),   previo   parere   della
          Commissione  consultiva  tecnico-scientifica,  da  adottare
          entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti  i  criteri  per  la
          classificazione dei farmaci innovativi  e  a  innovativita'
          condizionata e dei farmaci oncologici  innovativi.  Con  la
          medesima determinazione sono definite le modalita'  per  la
          valutazione degli effetti  dei  predetti  farmaci  ai  fini
          della  permanenza  del  requisito  di  innovativita'  e  le
          modalita' per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso
          a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Nelle  more
          dell'adozione della determinazione di cui al presente comma
          e comunque entro e non oltre il 31 marzo  2017,  i  farmaci
          innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini
          della  presente  procedura  sono  quelli  gia'  individuati
          dall'AIFA. 
                402-bis. I farmaci, ivi compresi  quelli  oncologici,
          per i quali e' stato riconosciuto, da parte  dell'Aifa,  il
          possesso  del  requisito  dell'innovativita'  condizionata,
          sono  inseriti  esclusivamente  nei  prontuari  terapeutici
          regionali  di  cui  all'articolo  10,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  e  non
          accedono alle risorse di cui al Fondo previsto al comma 401
          per un periodo massimo di diciotto  mesi.  Le  risorse  del
          Fondo di cui al comma 401 non impiegate  per  le  finalita'
          ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento  del
          fabbisogno sanitario nazionale  standard  cui  concorre  lo
          Stato ai sensi del comma 392. 
                403. - 404. (Omissis). 
                405. Le risorse del Fondo di cui al  comma  401  sono
          versate in favore delle regioni in proporzione  alla  spesa
          sostenuta  dalle  regioni  medesime  per   l'acquisto   dei
          medicinali di cui al citato comma 401, secondo le modalita'
          individuate con apposito decreto del Ministro della salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e
          dei   farmaci    oncologici    innovativi    concorre    al
          raggiungimento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica  per
          acquisti diretti  di  cui  al  comma  398  per  l'ammontare
          eccedente annualmente l'importo del Fondo di cui  al  comma
          401. 
                (Omissis).».