Art. 10 
 
Reclutamento di personale presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
  ministri  per  l'attuazione  del  PNRR  per  l'innovazione   e   la
  transizione digitale  e  rafforzamento  dell'Agenzia  per  l'Italia
  digitale 
 
  1.  Al  fine  di  attuare  gli  interventi   di   digitalizzazione,
innovazione  e  sicurezza  nella  pubblica  amministrazione  previsti
nell'ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla  trasformazione
digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera,  fino  al
31   dicembre   2026,   un   apposito    contingente    massimo    di
trecentotrentotto unita', nel limite di spesa di euro  9.334.000  per
l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal  2022  al
2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026,  composto  da  esperti  in
possesso di specifica ed elevata competenza  almeno  triennale  nello
sviluppo  e  gestione  di  processi   complessi   di   trasformazione
tecnologica e digitale, nonche' di  significativa  esperienza  almeno
triennale  in  tali  materie,   ovvero   anche   da   personale   non
dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di   appartenenza,
proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la
disposizione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e  ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,  nonche'  del
personale delle Forze armate,  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e  delle
finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sono
definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti. 
  2.  Gli  esperti  di  cui  al  comma  1  sono  individuati   previa
valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale  richiesta  ed
almeno un colloquio che puo' essere  effettuato  anche  in  modalita'
telematica. Le predette ((valutazioni)) selettive ovvero loro singole
fasi  possono  essere  effettuate  con  modalita'  telematiche  anche
automatizzate. 
  ((2-bis. All'art. 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
le parole: «nominati ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303,» sono soppresse.)) 
  3. Per le esigenze  di  funzionamento  connesse  all'attivita'  del
contingente di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva
massima di euro 1.000.000 per l'anno  2021,  di  euro  3.000.000  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000  per  l'anno
2026. 
  4. ((L'Agenzia per l'Italia digitale (AgiD) ))  e'  autorizzata  ad
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per  un  periodo
anche superiore a trentasei mesi,  ma  non  eccedente  la  durata  di
completamento del PNRR e comunque  ((non  eccedente  il  31  dicembre
2026)), in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla  dotazione  organica,  ((un
contingente di personale nel numero massimo)) di 67 unita'  dell'Area
III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'art. 1,
comma 4, ((del presente  decreto)),  nel  limite  di  spesa  di  euro
1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026. 
  5. I reclutamenti di cui  al  presente  articolo  sono  autorizzati
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131  per  l'anno  2021,
euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391
per l'anno 2026, si provvede a valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art.  1,  comma
1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'  di
cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1  (Finalita'  e  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  1°
          marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55: 
                «Art.  8  (Funzioni   in   materia   di   innovazione
          tecnologica  e  transizione  digitale  e  istituzione   del
          Comitato interministeriale per la transizione digitale).  -
          (Omissis). 
                9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione  digitale  opera  un  contingente  composto  da
          esperti in possesso  di  specifica  ed  elevata  competenza
          nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi  di
          trasformazione  tecnologica  e  digitale  ovvero  anche  da
          personale non dirigenziale,  collocato  fuori  ruolo  o  in
          posizione di comando o altra  analoga  posizione,  prevista
          dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si  applica  la
          disposizione dell'art. 17, comma 14, della legge 15  maggio
          1997,  n.  127,  con  esclusione  del  personale   docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle  forze
          di polizia. A tal fine e' autorizzata la spesa  nel  limite
          massimo di  euro  2.200.000  per  l'anno  2021  e  di  euro
          3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 9. - (Omissis) 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la spesa per personale relativa a contratti  di  formazione
          lavoro, ad altri rapporti formativi, alla  somministrazione
          di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70,
          comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          non puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella
          sostenuta per le rispettive  finalita'  nell'anno  2009.  I
          limiti di  cui  al  primo  e  al  secondo  periodo  non  si
          applicano, anche  con  riferimento  ai  lavori  socialmente
          utili, ai lavori di pubblica  utilita'  e  ai  cantieri  di
          lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia  coperto
          da  finanziamenti   specifici   aggiuntivi   o   da   fondi
          dell'Unione europea;  nell'ipotesi  di  cofinanziamento,  i
          limiti medesimi non si applicano con riferimento alla  sola
          quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di  cui
          al presente comma costituiscono principi generali  ai  fini
          del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  quali  si
          adeguano le regioni, le province autonome, gli enti  locali
          e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per  gli  enti
          locali in sperimentazione di cui all'art.  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio  di  cui  all'art.  70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni
          previste dal presente comma non si applicano alle regioni e
          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
          spese di personale di cui ai commi 557 e  562  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso
          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 110, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          alla copertura del  relativo  onere  si  provvede  mediante
          l'attivazione della procedura  per  l'individuazione  delle
          risorse di cui all'art. 25, comma 2, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a  27
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2011  derivanti
          dall'esclusione degli  enti  di  ricerca  dall'applicazione
          delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti.  Il  presente  comma
          non si applica alla struttura di missione di  cui  all'art.
          163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163. Il mancato rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          presente  comma   costituisce   illecito   disciplinare   e
          determina responsabilita' erariale. Per le  amministrazioni
          che  nell'anno  2009  non  hanno  sostenuto  spese  per  le
          finalita' previste ai sensi del presente comma,  il  limite
          di cui al primo periodo e' computato con  riferimento  alla
          media  sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nel  triennio
          2007-2009.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178: 
                «Art. 1.- (Omissis). 
                1037. Per l'attuazione del programma Next  Generation
          EU e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
          ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo  di
          rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EU-Italia,
          con una dotazione di 32.766,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 40.307,4 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di
          44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 
                1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040,  le
          risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su  due
          appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la
          Tesoreria     centrale     dello     Stato,     denominati,
          rispettivamente, "Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          fondo perduto" e "Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          titolo di prestito". Nel primo conto corrente sono  versate
          le  risorse  relative  ai  progetti   finanziati   mediante
          contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
          versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
          prestiti. I predetti conti correnti  hanno  amministrazione
          autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai  sensi
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                1039.  Le  risorse  giacenti   nei   conti   correnti
          infruttiferi di cui  al  comma  1038  sono  trasferite,  in
          relazione   al   fabbisogno   finanziario,    a    ciascuna
          amministrazione  od  organismo   titolare   dei   progetti,
          mediante giroconto su un conto aperto presso  la  Tesoreria
          statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
          di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di  gestione
          e controllo delle componenti del Next Generation EU. 
                1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
          comma 1037 siano utilizzate  per  progetti  finanziati  dal
          dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
          comportino minori entrate per il bilancio dello  Stato,  un
          importo corrispondente  alle  predette  minori  entrate  e'
          versato sulla  contabilita'  speciale  n.  1778,  intestata
          "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio",  per  la
          conseguente regolazione contabile mediante  versamento  nei
          pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
          Il  versamento  nella  predetta  contabilita'  speciale  e'
          effettuato mediante utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
          un periodo temporale piu' esteso rispetto  a  quello  della
          dotazione   del   Fondo,   utilizzando   direttamente    le
          disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma  1038
          previamente incrementate dal Fondo. 
                1041. Le  risorse  erogate  all'Italia  dal  bilancio
          dell'Unione europea per  l'attuazione  del  dispositivo  di
          ripresa  e  resilienza  dell'Unione   europea   affluiscono
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in  due  distinti
          capitoli, rispettivamente relativi ai  contributi  a  fondo
          perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
          risorse  del  programma  Next  Generation  EU  oggetto   di
          anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al  comma
          1037. 
                1042.  Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il primo da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,    sono    stabilite    le     procedure
          amministrativo-contabili per la gestione delle  risorse  di
          cui ai commi da  1037  a  1050,  nonche'  le  modalita'  di
          rendicontazione della gestione del Fondo di  cui  al  comma
          1037. 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico. 
                1044. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definite  le
          modalita'   di   rilevazione   dei   dati   di   attuazione
          finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a   ciascun
          progetto, da rendere disponibili  in  formato  elaborabile,
          con particolare  riferimento  ai  costi  programmati,  agli
          obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,  alle  ricadute
          sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
          tempi  di  realizzazione  previsti   ed   effettivi,   agli
          indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a  ogni
          altro elemento utile per l'analisi e la  valutazione  degli
          interventi. 
                1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al
          2027, anche sulla base dei dati di cui al  comma  1044,  il
          Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere  una
          relazione predisposta dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  sulla  base  dei  dati  forniti   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
          i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next
          Generation EU  e  sui  risultati  raggiunti.  La  relazione
          indica,  altresi',  le  eventuali  misure  necessarie   per
          accelerare l'avanzamento dei progetti e  per  una  migliore
          efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 
                1046.  Al   fine   di   garantire,   nella   gestione
          finanziaria,  il   rispetto   dei   principi   europei   di
          tracciabilita' delle operazioni  contabili  afferenti  alla
          realizzazione  del  programma  Next  Generation  EU  e  dei
          progetti  finanziati,  anche  per  i  successivi  eventuali
          controlli  di  competenza  delle  istituzioni   dell'Unione
          europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo  di  cui
          al comma  1037  sono  utilizzate  dopo  l'approvazione  del
          programma Next Generation  EU  per  finanziare  i  progetti
          previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
          di destinazione,  la  realizzazione  degli  interventi  del
          programma fino a tutta la durata del medesimo programma.  I
          progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
          dalla normativa europea in materia e comunque corredati  di
          indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali  da
          raggiungere,  verificabili  tramite   appositi   indicatori
          quantitativi. 
                1047. Le  anticipazioni  sono  destinate  ai  singoli
          progetti tenendo conto,  tra  l'altro,  dei  cronoprogrammi
          della spesa e degli  altri  elementi  relativi  allo  stato
          delle attivita' desumibili dal sistema di  monitoraggio  di
          cui al comma 1043. 
                1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
          alla concorrenza dell'importo totale  del  progetto,  sulla
          base  di  rendicontazioni  bimestrali,   secondo   i   dati
          finanziari, fisici e procedurali registrati e validati  sul
          sistema informatico di cui al  comma  1043  e  in  base  al
          conseguimento  dei  relativi  target  intermedi  e   finali
          previsti. 
                1049. Ogni difformita' rilevata  nell'attuazione  dei
          singoli progetti rispetto alle disposizioni  dei  commi  da
          1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei  relativi  target
          intermedi  e  finali  con  impatto  diretto  sugli  importi
          richiesti  a  rimborso  alla  Commissione  europea  per  il
          programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
          contributo   pubblico   in   favore    dell'amministrazione
          titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso  di
          revoca  dei  finanziamenti,   gli   importi   eventualmente
          corrisposti   sono   recuperati   e    riassegnati    nelle
          disponibilita' finanziarie del medesimo programma. 
                1050.  Con  decorrenza  dal  1°  gennaio   2021,   e'
          istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          un'apposita   unita'   di   missione   con    compiti    di
          coordinamento, raccordo  e  sostegno  delle  strutture  del
          medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
          di attuazione del programma Next Generation  EU.  Per  tale
          finalita', e' istituito un posto  di  funzione  di  livello
          dirigenziale generale di consulenza, studio e  ricerca.  Al
          fine  di  assicurare  l'invarianza  finanziaria,  e'   reso
          indisponibile  nell'ambito  della  dotazione  organica  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un numero di  posti
          di  funzione   dirigenziale   di   livello   non   generale
          equivalente sul piano finanziario.  L'unita'  di  missione,
          oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia
          e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli  ordinari
          stanziamenti di bilancio del  medesimo  Ministero,  di  non
          piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale  dipendente
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  collocato
          fuori ruolo o in posizione di  comando,  distacco  o  altro
          analogo   istituto   previsto   dagli   ordinamenti   delle
          amministrazioni  di  rispettiva   appartenenza   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          con   esclusione   del   personale   docente,    educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. A tal fine, all'art. 26, comma 3, del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la  parola:  "Ministro"
          e' sostituita dalla seguente: "Ministero". 
              (Omissis).».