Art. 25 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili gli interventi che prevedono  la  realizzazione
di progetti infrastrutturali pubblici, secondo le disposizioni di cui
all'art. 26. 
  2. In funzione dell'ambito tematico del progetto pilota,  prescelto
ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  ciascun  soggetto   responsabile
individua una o piu' disposizioni del presente Capo applicabili  alla
specifica procedura di selezione.