Art. 25 Interventi ammissibili 1. Sono ammissibili gli interventi che prevedono la realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici, secondo le disposizioni di cui all'art. 26. 2. In funzione dell'ambito tematico del progetto pilota, prescelto ai sensi dell'art. 6, comma 2, ciascun soggetto responsabile individua una o piu' disposizioni del presente Capo applicabili alla specifica procedura di selezione.