Art. 26 Progetti infrastrutturali pubblici 1. Sono agevolabili ai sensi del presente articolo i progetti che prevedono la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell'utenza locale del Patto territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attivita' economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalita' e gli obiettivi del progetto pilota. 2. Ai fine dell'ammissibilita' i progetti di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 3, nell'area di intervento del progetto pilota; b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori; d) avere una durata non superiore a sessanta mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49. 3. Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2 ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto. 4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale e' assegnato un contributo nella misura massima del cento per cento dei costi ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto. 5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, ossia sussistano gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ferme restando le ulteriori condizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del regolamento GBER e all'art. 56 del medesimo regolamento, per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'importo dell'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non puo' in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero. 6. Con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 5: a) le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti; b) le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.