Art. 26 
 
                 Progetti infrastrutturali pubblici 
 
  1. Sono agevolabili ai sensi del presente articolo i  progetti  che
prevedono la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche
destinate prevalentemente al  bacino  dell'utenza  locale  del  Patto
territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da  altri
Stati membri  e,  comunque,  non  dirette  allo  svolgimento  di  una
specifica   attivita'   economica.   Le   infrastrutture    pubbliche
ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalita' e  gli
obiettivi del progetto pilota. 
  2. Ai fine dell'ammissibilita' i progetti di cui al comma 1 devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui  all'art.  8,  comma  3,
nell'area di intervento del progetto pilota; 
    b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema
di appalti pubblici; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio
si intende la data di  inizio  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno  che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori  preparatori  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di  fattibilita'
non sono considerati come avvio dei lavori; 
    d) avere una durata non  superiore  a  sessanta  mesi  decorrenti
dalla data del provvedimento di assegnazione dei  contributi  di  cui
all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data  del
certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12 del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7  marzo  2018,
n. 49. 
  3.  Sono  ammissibili  i  costi  degli  investimenti  materiali   e
immateriali, sostenuti successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2 ed entro  il
termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto. 
  4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale e'  assegnato
un contributo nella misura massima del  cento  per  cento  dei  costi
ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto  (IVA)  e'  ammissibile  a
condizione che rappresenti un costo non recuperabile,  effettivamente
e definitivamente sostenuto. 
  5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui  al  comma  1,  ossia
sussistano gli elementi costitutivi della nozione di aiuto  di  Stato
di cui all'art. 107, paragrafo  1,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, ferme restando le ulteriori condizioni  previste
ai commi 2 e 3 del presente articolo, le agevolazioni possono  essere
concesse ai sensi e nei limiti di  quanto  previsto  al  Capo  1  del
regolamento GBER e all'art.  56  del  medesimo  regolamento,  per  la
creazione  o  l'ammodernamento  di  infrastrutture  locali  volte   a
migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori
e  ad  ammodernare  e  sviluppare  la  base  industriale.   L'importo
dell'agevolazione, nella forma del contributo a  fondo  perduto,  non
puo' in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi  e  il
risultato operativo dell'investimento. Il  risultato  operativo,  del
quale il proponente deve fornire gli  elementi  di  calcolo  all'atto
della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto  dai
costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non  sia  determinabile  ex
ante, mediante un meccanismo di recupero. 
  6. Con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 5: 
    a) le infrastrutture sono messe a disposizione degli  interessati
su base  aperta,  trasparente  e  non  discriminatoria  e  il  prezzo
applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un
prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento
a favore  di  un  terzo  per  la  gestione  dell'infrastruttura  sono
assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e  nel
dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti; 
    b) le stesse possono essere cumulate con altri  aiuti  di  Stato,
anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8  del  regolamento
GBER.