Art. 28 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.