Art. 28 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   degli
articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
  2.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono   ai   relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.