Art. 28
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli
articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.