Art. 26 Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, contiene l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate. 2. Il Presidente, avvenuto il deposito con modalita' telematica, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma 3, della legge sopracitata. 3. Se il ricorso e' dichiarato ammissibile, il ricorrente deposita in cancelleria con modalita' telematica la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma 4, della predetta legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione. Il ricorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione della data e del numero di quella in cui e' stata pubblicata l'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita'. 4. La parte resistente si costituisce in giudizio, entro e non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, con il deposito con modalita' telematica di un atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni. 5. Il ricorso, l'atto di costituzione e l'atto di intervento indicano l'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39. 6. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.