Art. 26 
 
                Ricorso per conflitto di attribuzione 
                       tra poteri dello Stato 
 
  1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo  1953,  n.
87, contiene l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione
delle norme costituzionali che si assumono violate. 
  2. Il Presidente, avvenuto il deposito  con  modalita'  telematica,
convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art.  37,  comma
3, della legge sopracitata. 
  3. Se il ricorso e' dichiarato ammissibile, il ricorrente  deposita
in cancelleria con modalita' telematica la prova delle  notificazioni
eseguite a norma dell'art. 37, comma 4, della predetta  legge,  entro
il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione.  Il
ricorso e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  con  l'indicazione
della data e  del  numero  di  quella  in  cui  e'  stata  pubblicata
l'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita'. 
  4. La parte resistente si costituisce  in  giudizio,  entro  e  non
oltre venti giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma
precedente, con il deposito  con  modalita'  telematica  di  un  atto
contenente le controdeduzioni e le conclusioni. 
  5. Il ricorso,  l'atto  di  costituzione  e  l'atto  di  intervento
indicano l'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto
di cui all'art. 39. 
  6. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica  la
disposizione dell'ultimo comma dell'art.  37  della  legge  11  marzo
1953, n. 87.