Art. 27 
 
                Ricorso per conflitto di attribuzione 
                  tra Stato e regioni e tra regioni 
 
  1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11  marzo
1953, n. 87, e' notificato al Presidente del Consiglio dei ministri o
al Presidente della Giunta regionale. 
  2. Il ricorso deve essere notificato  altresi'  all'organo  che  ha
emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse  da  quelle  di
Governo e da quelle dipendenti dal Governo. 
  3. Il  ricorso  e'  depositato  in  cancelleria  entro  il  termine
perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, insieme con  la
procura speciale, quando occorra. 
  4. La parte resistente si costituisce in giudizio a norma dell'art.
26, comma 4.