Art. 27 Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni 1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' notificato al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale. 2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo. 3. Il ricorso e' depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, insieme con la procura speciale, quando occorra. 4. La parte resistente si costituisce in giudizio a norma dell'art. 26, comma 4.