Art. 28 Sospensione dell'esecuzione degli atti 1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi momento. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 23.