Art. 28 
 
               Sospensione dell'esecuzione degli atti 
 
  1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di  cui  all'art.  40
della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in  qualsiasi
momento. 
  2. Si osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 23.