Art. 29 
 
                            Pubblicazioni 
 
  1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della regione o
di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale. 
  2. Il ricorso previsto nell'art. 26 e' pubblicato con l'indicazione
in calce degli estremi dell'ordinanza che decide  sull'ammissibilita'
dello stesso.