Art. 29 Pubblicazioni 1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale. 2. Il ricorso previsto nell'art. 26 e' pubblicato con l'indicazione in calce degli estremi dell'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dello stesso.