Art. 12 Competenza 1. Il Gabinetto del Ministro rilascia i passaporti diplomatici e di servizio nei casi previsti dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, lettera f), dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 10. 3. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione rilascia i passaporti diplomatici e di servizio nei casi diversi da quelli di cui al comma 1.