Art. 14 
 
                   Custodia, restituzione e ritiro 
 
  1. Le amministrazioni  diverse  dal  Ministero  che  richiedono  il
rilascio di passaporti per i loro dipendenti sono responsabili  della
custodia dei passaporti stessi in vista del loro utilizzo. 
  2. I passaporti diplomatici e di servizio, qualunque sia la residua
validita' di durata  o  scaduti,  sono  restituiti  dal  detentore  e
annullati dall'ufficio che li ha emessi, entro  trenta  giorni  dalla
cessazione  della  posizione  di  stato  o   dell'incarico   che   ne
costituisco 
  3. I titolari di passaporto diplomatico  o  di  servizio  informano
senza ritardo il Ministero  del  venir  meno,  anche  determinato  da
provvedimenti  di  autorita'  straniere,  delle  condizioni  per   il
rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ai soggetti di  cui
agli articoli 7, 8 e 9. 
  4. Oltre ai casi di cui all'art. 15, comma  2,  il  Ministero  puo'
disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio per cause
inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio.