Art. 14 Custodia, restituzione e ritiro 1. Le amministrazioni diverse dal Ministero che richiedono il rilascio di passaporti per i loro dipendenti sono responsabili della custodia dei passaporti stessi in vista del loro utilizzo. 2. I passaporti diplomatici e di servizio, qualunque sia la residua validita' di durata o scaduti, sono restituiti dal detentore e annullati dall'ufficio che li ha emessi, entro trenta giorni dalla cessazione della posizione di stato o dell'incarico che ne costituisco 3. I titolari di passaporto diplomatico o di servizio informano senza ritardo il Ministero del venir meno, anche determinato da provvedimenti di autorita' straniere, delle condizioni per il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ai soggetti di cui agli articoli 7, 8 e 9. 4. Oltre ai casi di cui all'art. 15, comma 2, il Ministero puo' disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio per cause inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio.