Art. 15 
 
                    Comunicazioni con le questure 
 
  1. Il Ministero acquisisce dalle questure il nulla osta al rilascio
dei passaporti diplomatici o di servizio  quando  il  richiedente  e'
sottoposto a procedimenti penali o ha riportato condanne penali o  e'
sottoposto all'applicazione di misure di sicurezza o di  prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
casellario giudiziale. 
  2. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, lettere d) ed e),  della  legge
21 novembre 1967, n. 1185 o dell'art. 75, comma 1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  le
questure ritirano il passaporto e  lo  restituiscono  prontamente  al
Ministero.