Art. 15 Comunicazioni con le questure 1. Il Ministero acquisisce dalle questure il nulla osta al rilascio dei passaporti diplomatici o di servizio quando il richiedente e' sottoposto a procedimenti penali o ha riportato condanne penali o e' sottoposto all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 2. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, lettere d) ed e), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 o dell'art. 75, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le questure ritirano il passaporto e lo restituiscono prontamente al Ministero.