Art. 12 
 
                  Rischi di credito e di liquidita' 
 
  In  relazione  alle  caratteristiche  dei  sistemi  e  dei  servizi
offerti,  i  gestori  si  dotano  di  presidi  e  misure  adeguati  e
proporzionati per mitigare i rischi di credito e di liquidita'.