Art. 20. Finanziamento. Quote. Ripartizione. 1. Il finanziamento di Europa Verde-Verdi e' costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge. 2. Il Consiglio federale nazionale stabilisce i criteri di contribuzione degli eletti alla struttura nazionale e alle articolazioni territoriali. 3. Il Consiglio federale nazionale, sulla base di un'apposita deliberazione, proposta di concerto tra la Direzione nazionale e il/la tesoriere/a, dispone l'entita' e le modalita' di redistribuzione delle quote di iscrizione, delle risorse previste dalle disposizioni di legge, delle erogazioni liberali e dei finanziamenti a qualsiasi titolo erogati a Europa Verde-Verdi, tenendo conto, secondo le diverse esigenze, dei seguenti principi: a) la proporzionalita' con il numero delle persone iscritte; b) la proporzionalita' con il numero di dichiarazioni dei redditi, con indicazione a favore di Europa Verde-Verdi, effettuate nel relativo territorio; c) la solidarieta' e il consenso elettorale. La Direzione nazionale stabilisce l'entita' e le forme di finanziamento destinate alle strutture territoriali non riconosciute. 4. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento. 5. E' prevista la figura del/la sostenitore/trice, che pur non aderendo a Europa Verde-Verdi intenda cooperare alle sue iniziative contribuendo economicamente in modo volontario. I rapporti con i/le sostenitori/trici sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative. Tali rapporti devono avvenire con trasparenza e pubblicita' sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.