Art. 20. 
                 Finanziamento. Quote. Ripartizione. 
 
    1. Il finanziamento di Europa  Verde-Verdi  e'  costituito  dalle
quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali  degli  eletti,  dalle
erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e
dalle risorse previste dalle disposizioni di legge. 
    2. Il  Consiglio  federale  nazionale  stabilisce  i  criteri  di
contribuzione  degli  eletti  alla   struttura   nazionale   e   alle
articolazioni territoriali. 
    3. Il Consiglio federale nazionale,  sulla  base  di  un'apposita
deliberazione, proposta di concerto  tra  la  Direzione  nazionale  e
il/la   tesoriere/a,   dispone   l'entita'   e   le   modalita'    di
redistribuzione delle quote di  iscrizione,  delle  risorse  previste
dalle  disposizioni  di  legge,  delle  erogazioni  liberali  e   dei
finanziamenti  a  qualsiasi  titolo  erogati  a  Europa  Verde-Verdi,
tenendo conto, secondo le diverse esigenze, dei seguenti principi: 
      a) la proporzionalita' con il numero delle persone iscritte; 
      b) la proporzionalita'  con  il  numero  di  dichiarazioni  dei
redditi, con indicazione a favore di Europa  Verde-Verdi,  effettuate
nel relativo territorio; 
      c) la solidarieta' e il consenso elettorale. 
    La  Direzione  nazionale  stabilisce  l'entita'  e  le  forme  di
finanziamento destinate alle strutture territoriali non riconosciute. 
    4.  Ogni  Organizzazione  territoriale  individua  i  criteri  di
coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento. 
    5. E' prevista la figura del/la sostenitore/trice,  che  pur  non
aderendo a Europa Verde-Verdi intenda cooperare alle  sue  iniziative
contribuendo economicamente in modo volontario. 
    I rapporti con i/le sostenitori/trici sono tenuti sia  a  livello
nazionale, per l'invio di materiale di informazione,  sia  a  livello
locale, per il coinvolgimento nelle iniziative. 
    Tali rapporti devono avvenire con trasparenza e  pubblicita'  sia
dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.