Art. 21. 
               Bilancio. Patrimonio. Utili di gestione 
 
    1.  Annualmente  il/la  tesoriere/a   nazionale   provvede   alla
redazione del bilancio consuntivo di esercizio di Europa  Verde-Verdi
in  conformita'  della  normativa  speciale  in  materia  di  partiti
politici, composto dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico  e
dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. 
    2. Il bilancio consuntivo e'  approvato  dal  Consiglio  federale
nazionale entro il termine previsto dalla legge. 
    3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul  sito
di Europa Verde-Verdi, entro venti giorni dalla sua  approvazione  da
parte del Consiglio federale  nazionale,  unitamente  alla  relazione
della  societa'  di  revisione  e  al  verbale  di  approvazione  del
Consiglio federale nazionale, come previsto dalla normativa vigente. 
    4. Le articolazioni e organizzazioni territoriali previste  dallo
statuto nazionale hanno ciascuna la propria autonomia  amministrativa
e finanziaria e sono responsabili degli atti da esse posti in essere. 
    5. Tutte le  articolazioni  e  organizzazioni  territoriali  sono
tenute alla predisposizione di un bilancio  da  far  approvare  nelle
rispettive assemblee/Consigli federali locali. 
    6. Il bilancio  della  struttura  regionale  e'  redatto  secondo
modelli   predisposti   dal   nazionale,   deve   essere    approvato
dall'assemblea regionale/Consiglio federale  regionale  entro  il  31
marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al/alla tesoriere/a
nazionale al fine  di  allegarlo  alla  documentazione  del  bilancio
nazionale cosi' come prescritto dalla normativa speciale  in  materia
di partiti politici. Nel caso in cui l'assemblea  regionale/Consiglio
federale regionale non abbia provveduto  entro  i  termini  stabiliti
all'approvazione e  all'invio  del  bilancio  ai  sensi  del  periodo
precedente,  la   Direzione   nazionale,   su   richiesta   del/della
tesoriere/a nazionale, puo' intervenire ai sensi dell'art.  18  dello
statuto affinche' la norma sia rispettata. 
    7. In conformita' alle normative vigenti per le  attivita'  degli
enti  non  commerciali  viene  espressamente  stabilito  che   Europa
Verde-Verdi ed ogni altra  articolazione  territoriale  eventualmente
costituita, non possono distribuire  agli  iscritti,  anche  in  modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per  tutta
la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge. 
    8. In caso di scioglimento  di  Europa  Verde-Verdi,  l'eventuale
patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con
finalita' analoghe.