Art. 21. Bilancio. Patrimonio. Utili di gestione 1. Annualmente il/la tesoriere/a nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio di Europa Verde-Verdi in conformita' della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. 2. Il bilancio consuntivo e' approvato dal Consiglio federale nazionale entro il termine previsto dalla legge. 3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di Europa Verde-Verdi, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio federale nazionale, unitamente alla relazione della societa' di revisione e al verbale di approvazione del Consiglio federale nazionale, come previsto dalla normativa vigente. 4. Le articolazioni e organizzazioni territoriali previste dallo statuto nazionale hanno ciascuna la propria autonomia amministrativa e finanziaria e sono responsabili degli atti da esse posti in essere. 5. Tutte le articolazioni e organizzazioni territoriali sono tenute alla predisposizione di un bilancio da far approvare nelle rispettive assemblee/Consigli federali locali. 6. Il bilancio della struttura regionale e' redatto secondo modelli predisposti dal nazionale, deve essere approvato dall'assemblea regionale/Consiglio federale regionale entro il 31 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al/alla tesoriere/a nazionale al fine di allegarlo alla documentazione del bilancio nazionale cosi' come prescritto dalla normativa speciale in materia di partiti politici. Nel caso in cui l'assemblea regionale/Consiglio federale regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, la Direzione nazionale, su richiesta del/della tesoriere/a nazionale, puo' intervenire ai sensi dell'art. 18 dello statuto affinche' la norma sia rispettata. 7. In conformita' alle normative vigenti per le attivita' degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che Europa Verde-Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge. 8. In caso di scioglimento di Europa Verde-Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe.