Art. 12 Iniziative ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente capo, le iniziative che prevedono programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili nei medesimi settori previsti per gli interventi disciplinati dal capo II, come individuati dall'art. 9, comma 1. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono: a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, il Soggetto gestore puo' autorizzare una proroga non superiore a sei mesi; b) prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro al netto d'I.V.A.