Art. 13 Agevolazioni concedibili e spese ammissibili 1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse secondo la seguente articolazione: a) per le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi e da non piu' di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili; b) per le imprese femminili costituite da oltre trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui alla lettera a), l'articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili ai sensi del comma 4, lettera e) e del comma 5 sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto. 2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1: a) hanno una durata massima di otto anni; b) sono a «tasso zero»; c) sono rimborsati, dopo dodici mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. In caso di aiuti concessi ai sensi del regolamento de minimis, qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda il massimale di aiuto concedibile ai sensi del predetto regolamento, l'importo del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il rispetto. 4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le spese relative a: a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche' coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata; b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata; c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata; e) esigenze di capitale circolante, nel rispetto dei seguenti limiti: i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non piu' di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a), nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ammissibili; ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da piu' di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera b), nel limite del 25% (venticinque per cento) delle medesime spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda. Nella determinazione della predetta media sono valorizzati, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, gli esercizi finanziari coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia COVID-19. 5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera e) devono essere coerenti con l'iniziativa e le agevolazioni possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3. 6. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, si applicano le condizioni previste dall'art. 10, comma 4, nonche' la condizione di cui al comma 5 dello stesso articolo, relativa all'ammissibilita' delle sole spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 7. In aggiunta alle agevolazioni di cui al presente articolo, alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente capo sono erogati i servizi di assistenza tecnico-gestionale previsti dall'art. 10, comma 6.