Art. 7 
 
Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche  e  i
                         servizi dell'asilo 
 
  1. Per far fronte alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei
richiedenti asilo, ((provenienti  dall'  Afghanistan  in  conseguenza
della crisi politica in atto, al fine di consentire  per  i  medesimi
richiedenti)) l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel  Sistema  di
accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione  del  Fondo  nazionale
per le politiche e per  i  servizi  dell'asilo  di  cui  all'articolo
1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e'  incrementata
di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023. 
  2. Agli oneri  ((derivanti  dal  comma  1  si  provvede))  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi  anni,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
((all'attivazione, alla locazione e alla  gestione))  dei  centri  di
trattenimento e di accoglienza per stranieri.