Art. 7 Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, ((provenienti dall' Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti)) l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 2. Agli oneri ((derivanti dal comma 1 si provvede)) mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative ((all'attivazione, alla locazione e alla gestione)) dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.