Art. 8 Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia 1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprieta' della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita' di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, gia' "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni Dom" di proprieta' dell'Universita' degli studi di Trieste, e' trasferito in proprieta', a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij. 1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.»; c) il comma 2 e' abrogato. 2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Universita' degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui ((per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031)). Agli oneri ((previsti dal presente comma si provvede)) mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato «ex Ospedale militare» e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Universita' degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Al fine di consentire alla «Fondazione - Fundacjia Narodni Dom» la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' «Narodni Dom» di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Universita' degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Universita' degli studi di Trieste, nonche' l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Universita' degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilita' della Fondazione. ((4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 19 della l. 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pubblicata nella Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Restituzione di beni immobili). - 1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprieta' della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita' di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, gia' "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze. 1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' «Narodni Dom» di proprieta' dell'Universita' degli studi di Trieste, e' trasferito in proprieta', a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij. 1-ter. L'immobile denominato «ex Ospedale militare», sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali. 2. (abrogato) 3. Le modalita' di uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.»