Art. 10 
 
                Calcolo dell'importo massimo di aiuto 
 
  1. Il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per  impianto  per  i
costi sostenuti delle emissioni indirette  nell'anno  t  del  periodo
2021-2030, viene effettuato  conformemente  alla  sezione  3.1  degli
orientamenti ETS dopo il 2021, in accordo alla  formula  indicata  al
paragrafo 28, lettera a) o lettera b) a seconda se sono applicabili o
meno i parametri di  riferimento  per  l'efficienza  del  consumo  di
energia elettrica, di cui all'allegato II della comunicazione (2020/C
317/04), ai prodotti fabbricati dal beneficiario oggetto dei  settori
o sottosettori  di  cui  all'allegato  I  della  comunicazione  della
Commissione (2020/C 317/04). Parametri  di  riferimento  specifici  e
generico per  l'efficienza  del  consumo  di  energia  elettrica  dei
prodotti saranno definiti mediante  decisione  della  Commissione  in
sostituzione dell'allegato II. Il fattore  Ct  di  emissione  di  CO2
massimo per l'Italia (tCO2 /MWh) applicabile  nel  periodo  2021-2030
sara' definito anch'esso  mediante  decisione  della  Commissione  in
sostituzione dell'allegato III della comunicazione (2020/C 317/04). 
  2. Se un impianto fabbrica prodotti  ai  quali  e'  applicabile  un
parametro di riferimento per  l'efficienza  del  consumo  di  energia
elettrica di cui all'allegato II e prodotti ai quali  e'  applicabile
il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo  di
energia elettrica,  il  consumo  di  energia  elettrica  per  ciascun
prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi  di
produzione di ciascun prodotto. 
  3. Se un impianto fabbrica sia prodotti che  risultano  ammissibili
agli aiuti (che rientrano cioe' nei settori elencati nell'allegato I)
che prodotti che non lo  sono,  l'importo  massimo  dell'aiuto  sara'
calcolato soltanto per i prodotti ammissibili. 
  4. Per i prodotti che rientrano nei settori ammissibili rispetto ai
quali l'intercambiabilita' combustibile/energia  elettrica  e'  stata
stabilita nella sezione 2 dell'allegato I  del  regolamento  delegato
(UE) 2019/331 della Commissione, i parametri di  riferimento  per  il
consumo di  energia  elettrica  sono  determinati  all'interno  degli
stessi limiti di sistema, tenendo conto, ai fini della determinazione
dell'importo dell'aiuto, della sola parte  di  energia  elettrica.  I
parametri  di  riferimento  per  il  consumo  di  energia   elettrica
corrispondenti ai prodotti oggetto dei  settori  ammissibili  saranno
definiti  mediante  decisione  della  Commissione   in   sostituzione
dell'allegato II degli orientamenti ETS del 2021. 
  5.  Ai  fini  del  calcolo  dell'aiuto  e  dell'obbligo  da   parte
dell'Italia di presentare relazioni annuali alla Commissione  europea
sulle misure di aiuto ai sensi dei paragrafi  59  e  60  delle  Linee
guida ETS del 2021,  il  beneficiario  deve  fornire,  alla  data  di
presentazione della domanda, le seguenti informazioni: 
    a) il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati  di  sua
proprieta'; 
    b) il settore o i  settori  in  cui  opera  ciascun  beneficiario
(utilizzando il codice NACE-4); 
    c) la produzione effettiva per ogni  impianto  sovvenzionato  del
settore  pertinente,  come   definita   nella   sezione   1.3   degli
orientamenti ETS del 2021; 
    d) il consumo effettivo di energia elettrica di ciascun  impianto
sovvenzionato (se  eventuali  aiuti  sono  richiesti  utilizzando  il
parametro di riferimento generico per  l'efficienza  del  consumo  di
energia  elettrica),  come   definito   nella   sezione   1.3   degli
orientamenti ETS del 2021. 
  6. L'aiuto sara' versato al beneficiario, su  richiesta,  nell'anno
successivo a quello  in  cui  sono  stati  sostenuti  i  costi  delle
emissioni  indirette,  in   conformita'   al   paragrafo   25   degli
orientamenti ETS del 2021.