Art. 10 Calcolo dell'importo massimo di aiuto 1. Il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per impianto per i costi sostenuti delle emissioni indirette nell'anno t del periodo 2021-2030, viene effettuato conformemente alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS dopo il 2021, in accordo alla formula indicata al paragrafo 28, lettera a) o lettera b) a seconda se sono applicabili o meno i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica, di cui all'allegato II della comunicazione (2020/C 317/04), ai prodotti fabbricati dal beneficiario oggetto dei settori o sottosettori di cui all'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04). Parametri di riferimento specifici e generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica dei prodotti saranno definiti mediante decisione della Commissione in sostituzione dell'allegato II. Il fattore Ct di emissione di CO2 massimo per l'Italia (tCO2 /MWh) applicabile nel periodo 2021-2030 sara' definito anch'esso mediante decisione della Commissione in sostituzione dell'allegato III della comunicazione (2020/C 317/04). 2. Se un impianto fabbrica prodotti ai quali e' applicabile un parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato II e prodotti ai quali e' applicabile il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica, il consumo di energia elettrica per ciascun prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto. 3. Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili agli aiuti (che rientrano cioe' nei settori elencati nell'allegato I) che prodotti che non lo sono, l'importo massimo dell'aiuto sara' calcolato soltanto per i prodotti ammissibili. 4. Per i prodotti che rientrano nei settori ammissibili rispetto ai quali l'intercambiabilita' combustibile/energia elettrica e' stata stabilita nella sezione 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, i parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica sono determinati all'interno degli stessi limiti di sistema, tenendo conto, ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto, della sola parte di energia elettrica. I parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica corrispondenti ai prodotti oggetto dei settori ammissibili saranno definiti mediante decisione della Commissione in sostituzione dell'allegato II degli orientamenti ETS del 2021. 5. Ai fini del calcolo dell'aiuto e dell'obbligo da parte dell'Italia di presentare relazioni annuali alla Commissione europea sulle misure di aiuto ai sensi dei paragrafi 59 e 60 delle Linee guida ETS del 2021, il beneficiario deve fornire, alla data di presentazione della domanda, le seguenti informazioni: a) il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua proprieta'; b) il settore o i settori in cui opera ciascun beneficiario (utilizzando il codice NACE-4); c) la produzione effettiva per ogni impianto sovvenzionato del settore pertinente, come definita nella sezione 1.3 degli orientamenti ETS del 2021; d) il consumo effettivo di energia elettrica di ciascun impianto sovvenzionato (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica), come definito nella sezione 1.3 degli orientamenti ETS del 2021. 6. L'aiuto sara' versato al beneficiario, su richiesta, nell'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi delle emissioni indirette, in conformita' al paragrafo 25 degli orientamenti ETS del 2021.