Art. 11 
 
                   Intensita' dell'aiuto e cumulo 
 
  1. L'intensita' massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto
ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario a partire  dal  2021,
non sara' superiore al 75%,  come  previsto  al  paragrafo  27  degli
orientamenti ETS del 2021. 
  2. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei
a ricevere l'aiuto, sara' determinata ogni anno dal rapporto  tra  le
risorse effettivamente disponibili del fondo di cui all'art. 3, comma
1, e i costi ammissibili globali sostenuti  da  tutti  i  beneficiari
idonei per l'anno considerato, nel rispetto del limite massimo di cui
al comma 1. 
  3. Conformemente con quanto disposto ai punti  da  33  a  35  degli
orientamenti ETS del 2021, gli aiuti sono cumulabili: 
  a)  con  altri  aiuti  di  Stato  in  relazione  ai  diversi  costi
ammissibili individuabili; 
  b) con  altri  aiuti  di  Stato  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con  altri  aiuti  di
Stato senza  costi  ammissibili  individuabili,  unicamente  se  tale
cumulo  non  porta  al  superamento  dell'intensita'   dell'aiuto   o
dell'importo  dell'aiuto  piu'  elevati  applicabili   all'aiuto   in
questione in base alla presente sezione. 
  Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis»  a  fronte
degli stessi  costi  ammissibili  qualora  detto  cumulo  risulti  in
un'intensita' dell'aiuto  superiore  a  quella  stabilita  in  questa
sezione.