Art. 11 Intensita' dell'aiuto e cumulo 1. L'intensita' massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario a partire dal 2021, non sara' superiore al 75%, come previsto al paragrafo 27 degli orientamenti ETS del 2021. 2. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei a ricevere l'aiuto, sara' determinata ogni anno dal rapporto tra le risorse effettivamente disponibili del fondo di cui all'art. 3, comma 1, e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei per l'anno considerato, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1. 3. Conformemente con quanto disposto ai punti da 33 a 35 degli orientamenti ETS del 2021, gli aiuti sono cumulabili: a) con altri aiuti di Stato in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili; b) con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto piu' elevati applicabili all'aiuto in questione in base alla presente sezione. Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in un'intensita' dell'aiuto superiore a quella stabilita in questa sezione.