Art. 12 
 
          Rendicontazione annuale, trasparenza e controllo 
 
  1. Al fine di garantire la trasparenza degli  aiuti  di  Stato,  il
soggetto gestore pubblica il testo  integrale  del  regime  di  aiuti
approvato, con le modalita' previste dalle Linee guida ETS  del  2021
di cui ai punti da 56 a 62, cura la redazione  di  relazioni  annuali
sulla misura di aiuto ai fini dell'invio alla Commissione europea,  e
conserva per dieci anni la documentazione dettagliata  relativa  alla
concessione degli aiuti, da mettere a disposizione su  richiesta  del
Ministero e della Commissione per eventuali controlli. 
  2. Qualora dalle verifiche effettuate, anche ai sensi  del  decreto
legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 14 luglio 2020, n. 73, risulti che  il  beneficiario  non
abbia rispettato l'impegno di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) del
presente decreto,  questi  sara'  obbligato  a  rimborsare  l'importo
dell'aiuto gia' ricevuto e potra' ricevere ulteriori aiuti solo  dopo
il corretto adempimento dell'impegno.