Art. 12 Rendicontazione annuale, trasparenza e controllo 1. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti di Stato, il soggetto gestore pubblica il testo integrale del regime di aiuti approvato, con le modalita' previste dalle Linee guida ETS del 2021 di cui ai punti da 56 a 62, cura la redazione di relazioni annuali sulla misura di aiuto ai fini dell'invio alla Commissione europea, e conserva per dieci anni la documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti, da mettere a disposizione su richiesta del Ministero e della Commissione per eventuali controlli. 2. Qualora dalle verifiche effettuate, anche ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, risulti che il beneficiario non abbia rispettato l'impegno di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) del presente decreto, questi sara' obbligato a rimborsare l'importo dell'aiuto gia' ricevuto e potra' ricevere ulteriori aiuti solo dopo il corretto adempimento dell'impegno.