Art. 9 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio: a) operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I degli orientamenti ETS dopo il 2021, con i codici NACE ivi specificati, indipendentemente se appartengono o meno al sistema EU ETS di scambio quote; b) hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030; c) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; d) hanno sede operativa in Italia; e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; g) si impegnano a rispettare l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2012/27/UE, o come audit energetico indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS) e di attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i 3 anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato, ai sensi del paragrafo (55), lettera a) delle Linee guida ETS del 2021; h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'; i) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea; j) abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.