((Art. 13 bis 
 
Disposizioni in materia di interventi strutturali e  di  manutenzione
  per la sicurezza delle istituzioni scolastiche 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche  sono  esentati  da
qualsiasi responsabilita' civile,  amministrativa  e  penale  qualora
abbiano tempestivamente richiesto gli  interventi  strutturali  e  di
manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza
dei  locali  e  degli  edifici  assegnati,  adottando  le  misure  di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione  vigente.  In  ogni  caso  gli  interventi
relativi  all'installazione  degli  impianti  e  alla  loro  verifica
periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti  ad
aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche
nonche' ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti  delle  sedi
delle istituzioni scolastiche restano a  carico  dell'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,  alla  loro
fornitura e manutenzione.  Qualora  i  dirigenti,  sulla  base  della
valutazione svolta con la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia,
rilevino la sussistenza di un pericolo  grave  e  immediato,  possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo  dei  locali  e  degli
edifici   assegnati,   nonche'   ordinarne   l'evacuazione,   dandone
tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai  sensi  delle
norme  o  delle  convenzioni   vigenti,   alla   loro   fornitura   e
manutenzione,  nonche'  alla   competente   autorita'   di   pubblica
sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli
articoli 331, 340 e 658 del codice penale. 
  3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione  dei
rischi strutturali degli  edifici  e  l'individuazione  delle  misure
necessarie   a    prevenirli    sono    di    esclusiva    competenza
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione.  Il  documento   di
valutazione  di  cui  al   comma   2   e'   redatto   dal   dirigente
dell'istituzione   scolastica   congiuntamente    all'amministrazione
tenuta, ai sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  stabilisce  le  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici»)).