Art. 7 
 
   Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale 
 
  1. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  dopo  le  parole  «INVITALIA -  Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono
aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,». 
  2. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole  «nonche'  per  la  realizzazione  delle
attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221,» sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66,  in  qualita'  di  centrale  di  committenza,  per
l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di
cui all'articolo 33-septies, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. ((La societa' Difesa  servizi  S.p.A.  puo'  avvalersi,
senza  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   del   patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,
di  cui  al  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,   per   la
rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attivita' di cui
al presente comma.)) Con apposite convenzioni da  stipularsi  fra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la
societa'  Difesa  servizi  S.p.A.  sono  definite  le  modalita'   di
attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai  sensi  del
presente comma, per gli  anni  dal  2022  al  2026,  agli  organi  di
((Difesa servizi S.p.A.)) e ai soggetti, anche esterni, che hanno  in
essere rapporti di lavoro autonomo  o  subordinato  con  la  medesima
societa', il divieto  di  cui  all'articolo  53,  comma  16-ter,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  applica  limitatamente
ai  due  anni  successivi  alla  cessazione  ((dell'incarico  o   del
rapporto)) di lavoro autonomo o  subordinato.  Per  la  realizzazione
delle attivita' assegnate ((alla societa' Difesa servizi S.p.A.))  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021, 2022 e 2023.». 
  3. All'articolo 33-septies del decreto legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «o  verso  l'infrastruttura  di  cui  al
comma 4-ter» sono soppresse; 
    b) al comma 4,  le  parole:  «((ai  commi  1  e  4-ter))»  ((sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»)); 
    c) il comma 4-ter e' abrogato. 
  4. All'articolo 51, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, dopo la  lettera  f-bis)  e'  aggiunta  la  seguente:  «  f-ter)
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui  all'articolo
5  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con  riguardo  alla
sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del  sistema  informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ». 
  ((4-bis. In coerenza con gli investimenti del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza connessi  con  la  missione  1  -  componente  1
«Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo  scopo  di
favorire  la  transizione  digitale  del  Ministero  della  difesa  e
potenziare le capacita' dei processi di conservazione digitale  degli
archivi  e  dei  sistemi  di  controllo  di  qualita'  delle   unita'
produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonche'  per  la
realizzazione   di   interventi   di   ammodernamento,   manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, e'  autorizzato  a
favore della predetta Agenzia un contributo di  11.300.000  euro  per
l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a  11.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, eroga  servizi  in  qualita'  di  infrastruttura
nazionale cloud a favore delle amministrazioni  per  le  quali  opera
sulla  base  di  affidamenti  in  house   e   dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale nonche' delle altre amministrazioni centrali
che si avvalgono della predetta societa' ai  sensi  dell'articolo  51
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come  modificato
dal comma 4 del presente articolo.)) 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo.