Art. 20 Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformita' alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione, mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali. 2. Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, le attivita' di controllo di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'accertamento delle condizioni e dei requisiti relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite ulteriori modalita' di esecuzione dei controlli di cui al presente Capo. 3. Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.