Art. 20 
 
         Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione 
                             della vite 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli  dei
materiali di moltiplicazione della vite finalizzati  all'accertamento
della conformita' alle caratteristiche e  alle  condizioni  richieste
per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali  controlli
si esercitano  organicamente  in  tutte  le  fasi  della  produzione,
manipolazione, imballaggio e commercializzazione, mediante ispezioni,
campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali. 
  2. Ai fini della certificazione dei  materiali  di  moltiplicazione
della vite, le attivita' di controllo di cui  al  comma  1  hanno  ad
oggetto l'accertamento delle condizioni e dei requisiti relativi alla
coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati  II  e
III al presente decreto, di cui costituiscono parte  integrante.  Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
possono  essere  definite  ulteriori  modalita'  di  esecuzione   dei
controlli di cui al presente Capo. 
  3. Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al  controllo  e
certificazione dei materiali di moltiplicazione  della  vite  sono  a
carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.