Art. 21 
 
Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali
                    di moltiplicazione della vite 
 
  1. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio
fitosanitario nazionale o  da  organismi  delegati  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  ai  sensi
del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2017. Tale personale e' iscritto al Registro di  cui  al
comma 3. 
  2. Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni
di controllo,  viene  scelto  tra  persone  che  non  si  trovano  in
situazione di conflitto di interessi  ovvero  che  non  esercitino  a
qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita' di carattere  economico
nella produzione e nel commercio  dei  materiali  di  moltiplicazione
della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita'
nel settore della produzione di materiale  di  moltiplicazione  della
vite. 
  3. Presso il Ministero  e'  istituito  il  Registro  del  personale
tecnico autorizzato ai controlli  dei  materiali  di  moltiplicazione
della vite. 
  4.  Il  Registro,  inserito  nel   Sistema   informativo   agricolo
nazionale, si  articola  in  sezioni  e  contiene  i  nominativi  del
personale, il titolo di studio, la  funzione  relativa  ai  controlli
ufficiali dei materiali di  moltiplicazione  della  vite  e  la  sede
operativa. 
  5. Con il decreto di delega del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali di cui al  comma  1,  sono  definiti  anche  i
requisiti  e  le  modalita'  di  formazione  del  personale   tecnico
coinvolto, autorizzato ai controlli dei materiali di  moltiplicazione
della vite. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali e' revocata l'autorizzazione concessa al personale tecnico,
e il nominativo cancellato dal Registro di cui  al  comma  3  qualora
sussista anche una sola delle seguenti condizioni: 
    a) non possegga piu' i requisiti richiesti dal presente articolo; 
    b) non soddisfi gli obblighi previsti dal presente decreto; 
    c) non dimostri la necessaria diligenza; 
    d) non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.