Art. 21 Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite 1. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale o da organismi delegati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Tale personale e' iscritto al Registro di cui al comma 3. 2. Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovano in situazione di conflitto di interessi ovvero che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita' nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite. 3. Presso il Ministero e' istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. 4. Il Registro, inserito nel Sistema informativo agricolo nazionale, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite e la sede operativa. 5. Con il decreto di delega del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, sono definiti anche i requisiti e le modalita' di formazione del personale tecnico coinvolto, autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' revocata l'autorizzazione concessa al personale tecnico, e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3 qualora sussista anche una sola delle seguenti condizioni: a) non possegga piu' i requisiti richiesti dal presente articolo; b) non soddisfi gli obblighi previsti dal presente decreto; c) non dimostri la necessaria diligenza; d) non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.