Art. 22 Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti 1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 3 sono le seguenti: a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione: 1) prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' o del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie; 2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati; 3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2); b) «materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione: 1) prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' e, se del caso, del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa; 2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati; 3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3); c) «materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione: 1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali; 2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve; 3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate; d) «materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione: 1) che presentano l'identita' e la purezza della varieta'; 2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve; 3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate. 2. Le varieta' e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.