Art. 22 
 
              Categorie di certificazione dei materiali 
           di moltiplicazione della vite e loro requisiti 
 
  1. Per i materiali di moltiplicazione  della  vite,  le  condizioni
richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 3 sono le
seguenti: 
    a)  «materiali  di  moltiplicazione  Iniziali»:  i  materiali  di
moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto  ottenute
da micropropagazione: 
      1) prodotti sotto la responsabilita'  del  costitutore  secondo
metodi ammessi per il mantenimento dell'identita'  della  varieta'  o
del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie; 
      2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di
Base o di materiali di moltiplicazione Certificati; 
      3) conformi alle condizioni degli allegati II, III  e,  se  del
caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per  i
quali, all'atto di  un  esame  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2); 
    b)  «materiali  di  moltiplicazione  di  Base»:  i  materiali  di
moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto  ottenute
da micropropagazione: 
      1) prodotti sotto la responsabilita'  del  costitutore  secondo
metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della  varieta'  e,
se del caso, del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie,  e
provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per
via vegetativa; 
      2) destinati alla produzione di  materiali  di  moltiplicazione
Certificati; 
      3) conformi alle condizioni degli allegati II, III  e,  se  del
caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base; 
      4) per i quali, all'atto  di  un  esame  ufficiale,  sia  stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti  1),  2)  e
3); 
    c) «materiali di moltiplicazione  Certificati»:  i  materiali  di
moltiplicazione: 
      1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione  di
base o da materiali di moltiplicazione iniziali; 
      2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che
servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve; 
      3) conformi  alle  condizioni  degli  allegati  II  e  III  per
materiali di moltiplicazione certificati; 
      4) per i quali, all'atto  di  un  esame  ufficiale,  sia  stata
constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate; 
    d)  «materiali  di  moltiplicazione  Standard»:  i  materiali  di
moltiplicazione: 
      1) che presentano l'identita' e la purezza della varieta'; 
      2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che
servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve; 
      3) conformi alle condizioni degli  allegati  II  e  III  per  i
materiali di moltiplicazione Standard; 
      4) per i quali, all'atto  di  un  esame  ufficiale,  sia  stata
constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate. 
  2. Le varieta' e i cloni iscritti nei cataloghi degli  altri  Stati
membri sono ammessi anche alla certificazione o  al  controllo  quale
materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.