Art. 23 
 
       Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione 
                             della vite 
 
  1. Gli operatori professionali che  intendono  produrre  piante  di
vite,  o  loro  materiali  di  moltiplicazione,  per  la   successiva
commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia
di produzione di tali materiali al fine di ottenere  l'autorizzazione
alla commercializzazione di cui all'articolo 29. 
  2. Gli operatori professionali autorizzati che  intendono  produrre
materiali di moltiplicazione, mediante tecniche di moltiplicazione in
vitro, presentano denuncia  di  produzione  secondo  quanto  indicato
all'allegato  I  al  presente  decreto,  di  cui  costituisce   parte
integrante. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative
inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce  di  cui  al
comma 1.