Art. 23 Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite 1. Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite, o loro materiali di moltiplicazione, per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di cui all'articolo 29. 2. Gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione, mediante tecniche di moltiplicazione in vitro, presentano denuncia di produzione secondo quanto indicato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1.