Art. 24 
 
             Controlli sui materiali Iniziali e di Base 
 
  1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza  sui  materiali
di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono  effettuate  dal
personale  del  Servizio  fitosanitario  centrale  o   dall'organismo
delegato allo scopo autorizzato in conformita' all'articolo 5.  Detto
personale, al  termine  delle  operazioni  di  controllo,  redige  un
verbale attestante l'esito del controllo medesimo. 
  2. Il  personale  autorizzato  effettua  controlli  ufficiali  agli
impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e
base per la verifica dei requisiti di cui agli allegati II  e  III  e
provvede, altresi', ad effettuare le analisi dello stato virologico o
a farle effettuare, presso  un  laboratorio  ufficiale  del  Servizio
fitosanitario nazionale, secondo modalita' definite con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  3. I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione  ottenuto
per micropropagazione vengono effettuati sulle piante  madri  durante
la  stagione  vegetativa  prima  dell'inizio  del   primo   espianto.
Successivi controlli vengono realizzati in laboratorio e  nei  locali
di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e  durante
la   fase   di   cernita   e   confezionamento   del   materiale   di
moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee  allo  sviluppo
ottimale delle  piante  o  in  caso  di  mescolanza  di  lotti  o  di
impossibilita' di loro  identificazione,  il  Servizio  fitosanitario
centrale o l'organismo delegato impone la distruzione  del  materiale
interessato. 
  4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni
costituiti in altri Paesi dell'Unione europea,  i  campioni  raccolti
possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in  un
altro Stato membro, purche' il protocollo di analisi sia  equivalente
a quelli del presente decreto. 
  5. Nei controlli ufficiali di cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4  sono
compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e
gia' sottoposti ad  analisi  da  parte  del  costitutore  negli  anni
precedenti al controllo. 
  6. Gli  oneri  derivanti  dalle  attivita'  previste  dal  presente
articolo sono a carico dell'interessato secondo  le  tariffe  di  cui
all'articolo 34.