Art. 24 Controlli sui materiali Iniziali e di Base 1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformita' all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo. 2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e base per la verifica dei requisiti di cui agli allegati II e III e provvede, altresi', ad effettuare le analisi dello stato virologico o a farle effettuare, presso un laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione ottenuto per micropropagazione vengono effettuati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto. Successivi controlli vengono realizzati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilita' di loro identificazione, il Servizio fitosanitario centrale o l'organismo delegato impone la distruzione del materiale interessato. 4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Stato membro, purche' il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto. 5. Nei controlli ufficiali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e gia' sottoposti ad analisi da parte del costitutore negli anni precedenti al controllo. 6. Gli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.