Art. 25 Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard 1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, autorizzato in conformita' all'articolo 21. Delle operazioni di controllo e' redatto un verbale che ne attesta l'esito. 2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri delle categorie Certificato e Standard e ai vivai di vite, in conformita' agli allegati II e III e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. 3. Gli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.