Art. 25 
 
Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e
                              Standard 
 
  1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza  sui  materiali
di  moltiplicazione  di  categoria  Certificato   e   Standard   sono
effettuate  dal  personale   dei   Servizi   fitosanitari   regionali
competenti per territorio, autorizzato  in  conformita'  all'articolo
21. Delle operazioni di  controllo  e'  redatto  un  verbale  che  ne
attesta l'esito. 
  2. Il  personale  autorizzato  effettua  controlli  ufficiali  agli
impianti di viti madri delle categorie Certificato e  Standard  e  ai
vivai di vite, in conformita' agli allegati II e  III  e  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. 
  3. Gli  oneri  derivanti  dalle  attivita'  previste  dal  presente
articolo sono a carico dell'interessato secondo  le  tariffe  di  cui
all'articolo 34.