Art. 26 Autorizzazione alla produzione in conto lavoro 1. E' ammessa la produzione in conto lavoro di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprieta' di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalita' e le prescrizioni stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale non necessita della denuncia di cui all'articolo 23 ne' dell'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale. 3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneita' fitosanitaria dell'appezzamento o qualora non vengano fornite idonee garanzie di tracciabilita' del materiale in questione.