Art. 26 
 
           Autorizzazione alla produzione in conto lavoro 
 
  1.  E'  ammessa  la  produzione  in  conto  lavoro  di   barbatelle
innestate, utilizzando marze di proprieta' di operatori professionali
committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali
competenti per i territori di prelievo e  di  produzione  secondo  le
modalita' e le prescrizioni stabilite con provvedimento del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Il materiale di  cui  al  comma  1  deve  essere  restituito  al
viticoltore committente. Tale materiale non necessita della  denuncia
di  cui  all'articolo  23  ne'  dell'etichetta   ufficiale   di   cui
all'articolo 31, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali
devono figurare nella denuncia annuale. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per  territorio  non
autorizzano la produzione in conto lavorazione nel  caso  di  mancata
idoneita'  fitosanitaria  dell'appezzamento  o  qualora  non  vengano
fornite idonee garanzie di tracciabilita' del materiale in questione.