Art. 27 
 
                          Campi sostitutivi 
 
  1. Nel caso di eliminazione di un campo  di  piante  madri  per  il
prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie  Certificato
e Standard, a seguito della  constatazione  di  piante  infestate  da
organismi nocivi di quarantena e organismi nocivi  regolamentati  non
da quarantena, il Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio puo' autorizzare sotto controllo fitosanitario il prelievo
di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una  sola
stagione di  controllo.  In  tale  caso,  la  seconda  annualita'  di
controllo delle piante madri si effettua durante l'annata in  cui  le
barbatelle prodotte con detto materiale sono  ancora  nella  fase  di
barbatellaio. Se i controlli  di  secondo  anno  evidenziano  che  il
materiale non e' idoneo, tutto il materiale interessato presente  nel
barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla
normativa fitosanitaria vigente. 
  2. Gli impianti sostitutivi vanno comunicati  con  la  denuncia  di
produzione  dei  materiali  di  moltiplicazione  della  vite  di  cui
all'articolo 23 con l'annotazione «Impianto sostitutivo». 
  3. I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al  comma  1,
sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione
e di coltivazione. 
  4. Nel caso di utilizzo delle marze in regione diversa da quella di
prelievo, lo spostamento di tale materiale  deve  essere  autorizzato
anche dal Servizio fitosanitario regionale competente per la sede  in
cui il materiale  e'  lavorato  e  coltivato  in  barbatellaio.  Tale
Servizio fitosanitario regionale  puo'  negare  l'autorizzazione  nel
caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di  rintracciabilita'
del materiale sotto controllo fitosanitario nel ciclo produttivo.  Il
suddetto  spostamento  interregionale  del  materiale  sotto  vincolo
fitosanitario avviene sulla scorta dell'autorizzazione  prodotta  dai
Servizi fitosanitari regionali interessati.