Art. 27 Campi sostitutivi 1. Nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da organismi nocivi di quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' autorizzare sotto controllo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo. In tale caso, la seconda annualita' di controllo delle piante madri si effettua durante l'annata in cui le barbatelle prodotte con detto materiale sono ancora nella fase di barbatellaio. Se i controlli di secondo anno evidenziano che il materiale non e' idoneo, tutto il materiale interessato presente nel barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla normativa fitosanitaria vigente. 2. Gli impianti sostitutivi vanno comunicati con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 con l'annotazione «Impianto sostitutivo». 3. I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al comma 1, sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e di coltivazione. 4. Nel caso di utilizzo delle marze in regione diversa da quella di prelievo, lo spostamento di tale materiale deve essere autorizzato anche dal Servizio fitosanitario regionale competente per la sede in cui il materiale e' lavorato e coltivato in barbatellaio. Tale Servizio fitosanitario regionale puo' negare l'autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilita' del materiale sotto controllo fitosanitario nel ciclo produttivo. Il suddetto spostamento interregionale del materiale sotto vincolo fitosanitario avviene sulla scorta dell'autorizzazione prodotta dai Servizi fitosanitari regionali interessati.