Art. 13 Laboratori nazionali di riferimento 1. In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o piu' laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Puo' essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea. 2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. 3. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento e' reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 53. 4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento e' revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attivita' di cui al comma 5. 5. I laboratori nazionali di riferimento, nell'ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale: a) collaborano con l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati; b) coordinano le attivita' dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego; c) organizzano prove comparative inter-laboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati; d) assicurano la trasmissione all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonche' ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea; e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attivita' di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625; f) convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti; g) svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625; h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformita' di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.