Art. 13 
 
                 Laboratori nazionali di riferimento 
 
  1. In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  sono  designati  uno  o  piu'  laboratori  nazionali   di
riferimento per ogni laboratorio di riferimento  dell'Unione  europea
designato a norma dell'articolo 93  del  regolamento  (UE)  2017/625.
Puo' essere designato un laboratorio nazionale di  riferimento  anche
nei  casi  in  cui  non  vi  sia  un  corrispondente  laboratorio  di
riferimento dell'Unione europea. 
  2.  I  laboratori  nazionali  di  riferimento  sono  designati  nel
rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  100,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) 2017/625. 
  3.  L'elenco  dei  laboratori   nazionali   di   riferimento,   con
l'indicazione  della   denominazione   e   l'indirizzo   di   ciascun
laboratorio nazionale di riferimento e' reso disponibile al  pubblico
sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo
53. 
  4. La designazione di un laboratorio nazionale  di  riferimento  e'
revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora
vengano meno i requisiti di cui al comma  2  o  in  caso  di  mancata
effettuazione delle attivita' di cui al comma 5. 
  5. I laboratori nazionali di riferimento,  nell'ambito  delle  loro
competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale: 
    a) collaborano con l'Istituto nazionale  di  riferimento  per  la
protezione delle piante e i  laboratori  di  riferimento  dell'Unione
europea e partecipano a corsi di formazione  e  a  prove  comparative
interlaboratorio da essi organizzati; 
    b) coordinano le attivita' dei laboratori ufficiali designati  ai
sensi dell'articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i  metodi
di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego; 
    c)  organizzano  prove  comparative  inter-laboratorio  o   prove
valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei
risultati di  tali  prove  e  comunicano  all'Istituto  nazionale  di
riferimento  per  la  protezione   delle   piante   e   al   Servizio
fitosanitario centrale i relativi risultati; 
    d)  assicurano  la   trasmissione   all'Istituto   nazionale   di
riferimento  per  la  protezione   delle   piante   e   al   Servizio
fitosanitario  centrale,  nonche'  ai  laboratori  ufficiali,   delle
informazioni  fornite  dai  laboratori  di  riferimento   dell'Unione
europea; 
    e)  offrono,  nell'ambito   della   loro   missione,   assistenza
scientifica  e  tecnica  al  Servizio  fitosanitario  nazionale   per
l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attivita' di  protezione
delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP)  di
cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati  adottati
a norma dell'articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625; 
    f) convalidano i reagenti e i lotti di reagenti,  istituiscono  e
mantengono elenchi  aggiornati  delle  sostanze  e  dei  reagenti  di
riferimento  disponibili  e  dei  fabbricanti  e  fornitori  di  tali
sostanze e reagenti; 
    g) svolgono corsi di formazione per il personale  dei  laboratori
ufficiali designati ai  sensi  dell'articolo  37,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2017/625; 
    h) assistono  attivamente  il  Servizio  fitosanitario  nazionale
nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e  in  caso  di  non
conformita' di partite, effettuando diagnosi di conferma e  studi  di
caratterizzazione  o  tassonomici  su  agenti  patogeni   isolati   o
esemplari di organismi nocivi. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2014/652,  si
          veda nelle note alle premesse.