Art. 14 Laboratori ufficiali 1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52. 2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualita' di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti. 3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori gia' designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso. 4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purche' soddisfi i requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.