Art. 14 
 
                        Laboratori ufficiali 
 
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  si  dotano  di  laboratori
ufficiali  e   li   designano,   previa   verifica   dei   requisiti,
conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625,  sentito
il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di  analisi,
prove e diagnosi di laboratorio  a  partire  dai  campioni  prelevati
durante i controlli ufficiali e le altre attivita'  ufficiali  svolte
nei territori di propria competenza, e inseriscono  i  relativi  dati
nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52. 
  2. La designazione di un laboratorio  ufficiale  avviene  in  forma
scritta  e  contiene  una  descrizione   dettagliata,   conformemente
all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625,  dei  compiti  che  il
laboratorio svolge in  qualita'  di  laboratorio  ufficiale  e  delle
condizioni alle quali esso svolge tali compiti. 
  3.  I  Servizi  fitosanitari   regionali,   sentito   il   Comitato
fitosanitario nazionale, possono designare come  proprio  laboratorio
ufficiale, previo accordo tra le  parti,  laboratori  gia'  designati
come  laboratorio  ufficiale  da  un  altro  Servizio   fitosanitario
regionale, anche relativamente a  singole  metodiche  di  analisi,  e
avvalersi di esso. 
  4.  I  Servizi  fitosanitari   regionali,   sentito   il   Comitato
fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale
un laboratorio esterno al Servizio  fitosanitario  nazionale  purche'
soddisfi i requisiti di cui  all'articolo  37  del  regolamento  (UE)
2017/625. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2014/652,  si
          veda nelle note alle premesse.