Art. 16 Rete nazionale dei laboratori 1. E' istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte: a) l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8; b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 13; c) i laboratori ufficiali di cui all'articolo 14; d) altri laboratori di cui al comma 2. 2. I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonche' della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inseriti, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella Rete Nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori di cui al presente comma, ai fini dell'inserimento nella Rete Nazionale dei laboratori. 3. I laboratori di ricerca inseriti alla Rete Nazionale cooperano al fine di migliorare le attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nonche' l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 4. I laboratori che aderiscono alla Rete Nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono le attivita' di competenza con le strutture e le dotazioni esistenti.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.