Art. 16 
 
                    Rete nazionale dei laboratori 
 
  1. E' istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la  protezione
delle piante di cui fanno parte: 
    a) l'Istituto nazionale di riferimento per  la  protezione  delle
piante di cui all'articolo 8; 
    b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 13; 
    c) i laboratori ufficiali di cui all'articolo 14; 
    d) altri laboratori di cui al comma 2. 
  2. I laboratori di ricerca operanti sul  territorio  nazionale  nel
settore della protezione delle piante, nonche' della ricerca e  della
sperimentazione agraria,  che  si  impegnano  a  collaborare  con  il
Servizio fitosanitario nazionale sono  inseriti,  previa  istanza  al
Servizio fitosanitario centrale, nella Rete Nazionale dei laboratori,
di  cui  al  comma  1,  previo  parere  del  Comitato   fitosanitario
nazionale. Con provvedimento del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sono definite le caratteristiche,  gli  ambiti
di competenza e le strutture dei laboratori di cui al presente comma,
ai fini dell'inserimento nella Rete Nazionale dei laboratori. 
  3. I laboratori di ricerca inseriti alla Rete  Nazionale  cooperano
al fine di migliorare le attivita' di protezione delle piante di  cui
all'articolo 3, nonche' l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031
e 2017/625  e  delle  altre  disposizioni  comunitarie,  nazionali  e
regionali. 
  4. I laboratori che aderiscono alla Rete Nazionale sono  sottoposti
al coordinamento  e  alla  sorveglianza  del  Comitato  fitosanitario
nazionale, e svolgono le attivita' di competenza con le  strutture  e
le dotazioni esistenti. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre  2016  e
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.