Art. 18 
 
                      Esecuzione dei controlli 
 
  1. Il Ministero e'  l'autorita'  competente  per  l'esecuzione  dei
controlli  di  cui  all'articolo  17,  comma  1.  Il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto,  puo'
delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei
prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle  caratteristiche
e condizioni richieste per la loro  certificazione  e  immissione  in
commercio, ad enti  scientifici  o  di  ricerca  nazionali  che,  per
statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della
produzione sementiera e in  possesso  di  adeguata  esperienza  nella
verifica  delle  sementi  in  tutte  le  loro  fasi  di   produzione,
manipolazione  e  conservazione,  di  seguito  denominato  «organismo
delegato». 
  2. I controlli di cui al comma 1, si  esercitano  organicamente  in
tutte  le  fasi  della  produzione,   della   lavorazione   e   della
commercializzazione  mediante  ispezioni,   campionamenti,   analisi,
diagnosi e prove colturali che si eseguono  a  mezzo  di  allevamento
parcellare di campioni. 
  3. Qualora nell'ambito dei  controlli  di  cui  al  comma  1  siano
disposte analisi di  laboratorio  per  accertare  i  requisiti  e  le
condizioni richieste per l'immissione in commercio delle  sementi  si
osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito  nazionale  e
internazionale. I campioni da destinare alle analisi  sono  prelevati
da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il  peso  minimo  del
campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV. 
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
proprio decreto, definisce  criteri  e  modalita'  di  attuazione  di
specifici  programmi  annuali  di  controllo  delle   sementi.   Tali
programmi possono essere  finalizzati  anche  all'accertamento  della
eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle
provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai
Paesi terzi. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono riconosciuti i laboratori per  le  caratteristiche  di
commercializzazione,  idonei  per  l'esecuzione  delle  analisi   per
accertare i requisiti e le condizioni richieste per  l'immissione  in
commercio delle sementi, ed i relativi requisiti. 
  6. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche  sotto
sorveglianza  ufficiale  da  ditte  sementiere,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui all'articolo 29 e delle  disposizioni  definite  in
applicazione dell'articolo 17, comma 4. 
  7. Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al  controllo  e
certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del  richiedente
secondo le tariffe di cui all'articolo 82.