Art. 18 Esecuzione dei controlli 1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 17, comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito denominato «organismo delegato». 2. I controlli di cui al comma 1, si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni. 3. Qualora nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano disposte analisi di laboratorio per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. I campioni da destinare alle analisi sono prelevati da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV. 4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalita' di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Tali programmi possono essere finalizzati anche all'accertamento della eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai Paesi terzi. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti. 6. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 17, comma 4. 7. Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.