Art. 19 
 
Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei  prodotti
                             sementieri 
 
  1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 18 sono svolte da
personale autorizzato  con  decreto  del  Ministero,  preventivamente
formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico  delegato
e iscritto al Registro  di  cui  al  comma  3,  previa  verifica  dei
requisiti richiesti. Tale personale,  nell'esercizio  delle  funzioni
affidategli, riveste la qualifica  di  pubblico  ufficiale  ai  sensi
dell'articolo 357 del codice penale. 
  2. Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto
tra  persone  che  non   esercitano   a   qualsiasi   titolo,   anche
temporaneamente, attivita' di carattere economico nella produzione  e
nel commercio di prodotti sementieri e che non  siano  dipendenti  da
ditte che svolgono attivita' nel settore sementiero. 
  3. Presso il Ministero  e'  istituito  il  Registro  del  personale
tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri. 
  4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale,
il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali  dei
prodotti sementieri e la sede operativa. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono definiti i requisiti e le modalita' di formazione  del
personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri. 
  6.  L'autorizzazione  all'esecuzione  dei  controlli,  concessa  al
personale tecnico  ai  sensi  dell'articolo  18,  e'  revocata  e  il
nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3, qualora ricorra
una delle seguenti condizioni: 
  a) non possegga piu' i requisiti richiesti; 
  b) non adempia agli obblighi di cui al presente decreto; 
  c) non dimostri la necessaria diligenza; 
  d)  non  si  attenga  alle  istruzioni  ricevute  con  decreto  del
Ministero. 
  7. Nel Registro del personale  tecnico  autorizzato  all'esecuzione
dei controlli sui  prodotti  sementieri  e'  iscritto  d'ufficio,  in
apposita sezione ad esaurimento, il personale gia'  autorizzato  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo dell'articolo 357 del codice  penale,  cosi'
          recita: 
                «Art. 357 (Nozione del pubblico  ufficiale).  -  Agli
          effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali  coloro
          i  quali  esercitano  una  pubblica  funzione  legislativa,
          giudiziaria o amministrativa. 
                Agli  stessi  effetti   e'   pubblica   la   funzione
          amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico  e
          da atti autoritativi e caratterizzata  dalla  formazione  e
          dalla  manifestazione   della   volonta'   della   pubblica
          amministrazione o dal suo svolgersi  per  mezzo  di  poteri
          autoritativi o certificativi.».