Art. 19 Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri 1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 18 sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale. 2. Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita' nel settore sementiero. 3. Presso il Ministero e' istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri. 4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalita' di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri. 6. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli, concessa al personale tecnico ai sensi dell'articolo 18, e' revocata e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) non possegga piu' i requisiti richiesti; b) non adempia agli obblighi di cui al presente decreto; c) non dimostri la necessaria diligenza; d) non si attenga alle istruzioni ricevute con decreto del Ministero. 7. Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri e' iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale gia' autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 19: - Il testo dell'articolo 357 del codice penale, cosi' recita: «Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.».