Art. 20 
 
Certificazione   dei   prodotti    sementieri    e    categorie    di
                         commercializzazione 
 
  1. Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e
di piante oleaginose e da fibra,  appartenenti  alle  specie  di  cui
all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate  soltanto
se sono state  ufficialmente  certificate  come  sementi  di  base  o
sementi certificate. 
  2. Le sementi di piante ortive, appartenenti  alle  specie  di  cui
all'allegato II, sezione C, possono essere  certificate,  controllate
quali  sementi  standard  e  commercializzate  soltanto  se  la  loro
varieta' e'  ufficialmente  ammessa  nel  registro  nazionale  o  nel
registro di un altro Stato membro. 
  3. Le sementi appartenenti  ai  generi  e  alle  specie  di  piante
foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di  cui
al comma 1, elencate  all'allegato  II,  sezione  B,  possono  essere
commercializzate   anche    se    corrispondenti    alla    categoria
«commerciale». 
  4. Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai  gruppi  di
specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere  ai  requisiti  di
cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali possono essere stabiliti i requisiti per la  certificazione
di categorie antecedenti alla «categoria di base».