Art. 20 Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione 1. Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate. 2. Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varieta' e' ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro. 3. Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale». 4. Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti alla «categoria di base».