Art. 21 
 
           Requisiti delle categorie di sementi di cereali 
 
  1. Per le sementi di cereali destinate alla  produzione  di  piante
agricole  o  orticole  le  condizioni  richieste,   ai   fini   della
classificazione  in  categorie  di  cui  all'articolo  20,  sono   le
seguenti: 
    a) sementi di base (avena comune e bizantina,  avena  forestiera,
avena nuda, frumento duro, frumento tenero,  orzo,  riso,  scagliola,
segale, spelta e triticale, comunque diversi dagli ibridi): 
  1) che siano prodotte  sotto  la  responsabilita'  del  costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta'; 
  2) che sia prevista  la  destinazione  per  la  produzione  sia  di
«sementi certificate» che di «sementi  certificate  di  1ª  o  di  2ª
riproduzione»; 
  3) che siano conformi alle condizioni specificate negli allegati VI
e IX per le sementi di base; 
  4) per  le  quali,  all'atto  di  un  esame  ufficiale  o,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI al presente decreto
di cui costituisce parte integrante, all'atto di un esame ufficiale o
di  un  esame  eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia   stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1),  2)  e
3); 
    b) sementi di base (ibridi di avena  comune  e  bizantina,  avena
forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero,  orzo,  riso,
segale, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione): 
  1) destinate alla produzione di ibridi; 
  2) che soddisfano le condizioni fissate dagli allegati  VI,  1,  B)
Cereali e allegato IX, A) per le sementi di base; e 
  3) per  le  quali,  all'atto  di  un  esame  ufficiale  o,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'allegato  VI,  all'atto  di  un
esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza  ufficiale,
sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai  numeri
1) e 2); 
    c) sementi di base di granoturco e sorgo spp.: 
      1) di varieta' a impollinazione libera: 
  1.1) che siano prodotte sotto la  responsabilita'  del  costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; 
  1.2) che sia prevista la destinazione per la produzione di  sementi
certificate della predetta varieta' ad impollinazione  libera  ovvero
di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»; 
  1.3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX  per
le sementi di base; 
  1.4) per le  quali  all'atto  di  un  esame  ufficiale  o,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'allegato  VI,  all'atto  di  un
esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza  ufficiale,
sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai  numeri
1.1), 1.2) e 1.3); 
      2) di linee «inbred»: 
  2.1) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX  per
le sementi di base; 
  2.2) per le  quali  all'atto  di  un  esame  ufficiale  o,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'allegato  VI,  all'atto  di  un
esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza  ufficiale,
sia stata constatata la  rispondenza  alle  condizioni  di  cui  alla
lettera a); 
      3) di ibridi semplici: 
  3.1) che sia prevista la destinazione per la produzione  di  ibridi
doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»; 
  3.2) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX  per
le sementi di base; 
  3.3) per le quali,  all'atto  di  un  esame  ufficiale  o,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'allegato  VI,  all'atto  di  un
esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza  ufficiale,
sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai  numeri
3.1) e 3.2); 
    d)  sementi  certificate   (frumento   duro,   frumento   tenero,
granturco, scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo  del
Sudan e ibridi di avena bizantina, avena  comune,  avena  forestiera,
avena  nuda,  orzo,  riso,  spelta  e  varieta'   di   triticale   ad
autofecondazione): 
  1) che provengano direttamente da sementi di base  o,  a  richiesta
del costitutore, da sementi di una  generazione  anteriore  a  quella
delle sementi di base purche' le sementi di detta  generazione  siano
risultate  rispondenti,  a  seguito  di  un  esame  ufficiale,   alle
condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e IX; 
  2) che sia prevista la destinazione per una produzione  diversa  da
quella di sementi di cereali; 
  3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le
sementi certificate; 
  4) per le quali, all'atto di un  esame  ufficiale  o  di  un  esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); 
    e) sementi certificate di prima  riproduzione  (avena  bizantina,
avena comune, avena forestiera, avena nuda, frumento  duro,  frumento
tenero, riso, orzo,  spelta  e  triticale),  comunque  diversi  dagli
ibridi: 
  1) che provengano direttamente da sementi di base  o,  a  richiesta
del costitutore, da sementi di una  generazione  anteriore  a  quella
delle sementi di base purche' le sementi di detta  generazione  siano
risultate  rispondenti,  a  seguito  di  un  esame  ufficiale,   alle
condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base; 
  2) che sia prevista  la  destinazione  sia  per  la  produzione  di
sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che
per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; 
  3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le
sementi certificate di 1ª riproduzione; 
  4) per le quali, all'atto di un  esame  ufficiale  o  di  un  esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); 
    f) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena
comune, avena forestiera, avena  bizantina,  orzo,  triticale,  riso,
frumento tenero, frumento  duro  e  spelta,  comunque  diversi  dagli
ibridi): 
  1) che provengano direttamente  da  sementi  di  base,  da  sementi
certificate di 1ª riproduzione o, a  richiesta  del  costitutore,  da
sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di  base,
purche' le sementi di  detta  generazione,  a  seguito  di  un  esame
ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli
allegati VI e IX per le sementi di base; 
  2) che sia prevista la destinazione per una produzione  diversa  da
quella di sementi di cereali; 
  3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le
sementi certificate di 2ª riproduzione; 
  4) per le quali, all'atto di un  esame  ufficiale  o  di  un  esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).