Art. 21 Requisiti delle categorie di sementi di cereali 1. Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole o orticole le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 20, sono le seguenti: a) sementi di base (avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, scagliola, segale, spelta e triticale, comunque diversi dagli ibridi): 1) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta'; 2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione»; 3) che siano conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI al presente decreto di cui costituisce parte integrante, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); b) sementi di base (ibridi di avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, segale, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione): 1) destinate alla produzione di ibridi; 2) che soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) Cereali e allegato IX, A) per le sementi di base; e 3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2); c) sementi di base di granoturco e sorgo spp.: 1) di varieta' a impollinazione libera: 1.1) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; 1.2) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»; 1.3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base; 1.4) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3); 2) di linee «inbred»: 2.1) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base; 2.2) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a); 3) di ibridi semplici: 3.1) che sia prevista la destinazione per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»; 3.2) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base; 3.3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 3.1) e 3.2); d) sementi certificate (frumento duro, frumento tenero, granturco, scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan e ibridi di avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, orzo, riso, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione): 1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e IX; 2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); e) sementi certificate di prima riproduzione (avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, riso, orzo, spelta e triticale), comunque diversi dagli ibridi: 1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base; 2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate di 1ª riproduzione; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); f) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, triticale, riso, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): 1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base; 2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate di 2ª riproduzione; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).